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30 Ottobre 2020

Fatture elettroniche: il rifiuto delle Pubbliche Amministrazioni è ammesso solo in alcuni casi

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020 il Decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 24 agosto 2020, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel quale è contenuto il Regolamento relativo alle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto appena pubblicato modifica in parte il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 riguardante le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:

  • se la fattura elettronica è riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • se è stato omesso o indicato erroneamente il Codice Identificativo di Gara o il Codice Unico di Progetto che devono essere indicati in fattura;
  • se è stato omesso o indicato erroneamente il codice di repertorio da riportare in fattura;
  • se è stato omesso o indicato erroneamente il codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio ed il corrispondente quantitativo da indicare in fattura;
  • se sono stati omessi o indicati erroneamente il numero e la data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Nel Decreto è precisato che le Pubbliche Amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura elettronica nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.

Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente o al prestatore seguendo le modalità indicate in un allegato al regolamento e nelle specifiche tecniche. Naturalmente, al momento della comunicazione del rifiuto dovrà essere indicata la causa del rifiuto stesso facendo riferimento alle ipotesi in cui è espressamente ammesso.

Il provvedimento entra in vigore il 6 novembre 2020.

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