Fermo al superbonus senza la dichiarazione sismica dovuta per una costruzione antisismica. In alcune situazioni, una persona che non ha adempiuto agli obblighi può richiedere una remissione delle sanzioni. Solo se la violazione non è stata rilevata o se non sono state avviate attività di controllo che l’autore sia a conoscenza.
Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia fornisce delucidazioni sul fatto che il progetto per le misure di riduzione del rischio sismico e la relativa certificazione devono essere allegati alla segnalazione certificata. All’inizio delle attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione al competente sportello unico. L’omissione della certificazione non rappresenta una semplice violazione formale, in quanto potrebbe ostacolare l’attività di controllo.
Nel caso specifico dello stop al superbonus per assenza della documentazione sismica
Un soggetto ha avviato un progetto edilizio su un immobile di sua proprietà. Attualmente è classificato come C/6 ma che sarà trasformato in un’abitazione una volta terminati i lavori.
Secondo la parte interessata, si tratta di interventi per ridurre il rischio sismico dell’edificio che possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%. Tale detrazione fiscale andrà sulle spese sostenute, fino a un limite di 96.000 euro.
L’istante afferma di essersi affidato a un ingegnere certificatore, con una polizza assicurativa adeguata. Il quale ha preparato e firmato digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie in vigore, inviata tramite l’applicazione informatica “OpenGenio”.
Mancanza della dichiarazione sismica preventiva
Tuttavia, l’istante segnala che non ha allegato né la certificazione preventiva sul rischio sismico (asseverazione ante operam) richiesta dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 58/2017. Né la relazione esplicativa sulla classificazione sismica alla comunicazione di inizio lavori presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente. Nonostante ciò, poiché la relazione sismica richiesta dal SUE del Comune competente risulta essere stata certificata e inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori. L’istante chiede se l’omissione in questione possa essere considerata come una violazione formale che non pregiudica l’accesso alle detrazioni del Superbonus.
L’Agenzia chiarisce che l’obbligo di depositare la certificazione contestualmente alla presentazione del progetto di intervento è stabilito dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale numero 58/2017. Il quale prevede che tale adempimento debba essere tempestivo e comunque effettuato prima dell’inizio dei lavori. In merito a questo punto, la prassi (si veda circolare 28/2022) specifica che la tardiva o mancata presentazione della certificazione menzionata. Tale in quanto non conforme alle disposizioni sopra citate, non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Pertanto, tale violazione non può essere considerata “solo” formale, poiché potrebbe ostacolare l’attività di controllo.
Inoltre, l’Agenzia sottolinea che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articoli da 166 a 173 della legge di bilancio 2023) per sanare la violazione in questione.
La prassi ha chiarito che non rientrano nell’ambito della sanatoria le comunicazioni necessarie per esercitare determinate opzioni. O per accedere a agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente un comportamento conclusivo adottato. Infatti, il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione. Questo entro la scadenza della prima dichiarazione utile (si veda circolare 2/2023), che si riferisce alla prima dichiarazione dei redditi. È possibile richiedere la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (si veda articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 16/2012, articolo 2-ter del Decreto Legge 11/2023 e articolo 121, comma 1, del Decreto Legge 34/2020).
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L’istante, che non ha depositato la certificazione richiesta all’ente locale prima dell’inizio dei lavori come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto citato numero 58/2017. Può comunque sanare tale omissione al fine di beneficiare delle detrazioni del Superbonus. Ricorrendo all’istituto della remissione in bonis previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge numero 16/2012. A condizione che la violazione non sia stata rilevata o che non siano state avviate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui l’autore dell’inadempimento sia formalmente a conoscenza, purché:
- Siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.
- La comunicazione o l’adempimento richiesto vengano effettuati entro la scadenza per la presentazione della prima dichiarazione utile, che, come precisato dall’articolo 2-ter del Decreto Legge 11/2023, si riferisce alla prima dichiarazione dei redditi in cui è richiesta la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
- Venga versato contemporaneamente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997 e successive modifiche, escludendo la compensazione prevista.
Tuttavia, poiché l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori e non ha allegato la certificazione. L’Agenzia conclude che non è possibile stabilire se sussistono ancora le condizioni temporali per ricorrere all’istituto menzionato. In particolare, ciò sarà possibile solo se la prima dichiarazione dei redditi in cui è richiesta la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2023.
Infine, nel caso in cui l’istante abbia già esercitato una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Legge “Rilancio” per le spese sostenute nel 2022.
La remissione in bonis per sanare l’omissione dell’asseverazione dovrà essere effettuata prima della presentazione della comunicazione relativa all’opzione di cui al comma 7 dello stesso articolo 121.
Tale comunicazione, se non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata mediante l’istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (si veda paragrafo 5.4 della circolare 33/2022).