L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 102 del 4 novembre 2016, ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 in favore delle fondazioni bancarie. Si tratta, in particolare, di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 75 % dei versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” negli anni 2016, 2017 e 2018.
Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in questione sono state emanate con un Decreto Interministeriale del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2016.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore del Fondo suddetto.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Inoltre, il credito d’imposta è cedibile dalle fondazioni finanziatrici (a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate) ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 4 novembre 2016 è il codice “6872“. Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, inoltre, deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito.