Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’agevolazione dell’art bonus. Arrivano in occasione della Risposta n. 164 del 9 marzo 2021.
L’istante è una fondazione che opera come ente non commerciale ed è iscritta al Registro delle persone giuridiche. Si tratta di una fondazione che contribuisce allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della divulgazione scientifica, artistica e musicale. In particolare, la fondazione istante sostiene un’associazione musicale costituita senza scopo di lucro per il perseguimento delle finalità dello studio e dell’esecuzione di repertori vocali, anche tramite l’analisi del patrimonio musicale della tradizione europea; della diffusione, conoscenza e pratica della cultura musicale in ogni suo aspetto; dell’organizzazione di spettacoli e concerti, della promozione di seminari, conferenze e ricerche, dello svolgimento di attività editoriali, dell’organizzazione di corsi e scuole anche in collaborazione con altre associazioni, enti, fondazioni ed istituzioni culturali.
Le risorse necessarie per portare avanti l’attività dell’associazione sono ottenute soprattutto da liberalità di persone fisiche e di fondazioni. Uno dei maggiori sostenitori dell’associazione in questione è proprio la fondazione istante. I rapporti con essa sono regolati da una convenzione che è stata stipulata nel 2007 alla quale, però, non è mai stata data piena attuazione, se non per la parte relativa all’attività concertistica.
Il quesito rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire risposta riguarda la possibilità per la fondazione istante di beneficiare dell’art bonus in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno dell’attività dell’associazione sopra descritta, dal 19 maggio 2020.
Ricordiamo che attualmente la disciplina dell’art bonus prevede che sia riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al 65 % delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liriche-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro ed il potenziamento delle strutture già esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono, senza scopo di lucro, esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 15 % del reddito imponibile nel caso di erogazioni liberali che siano effettuate da persone fisiche o da enti non commerciali e entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui nel caso di erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di redditi d’impresa.
Il credito d’imposta dell’art bonus è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro, effettuate per interventi di manutenzione, di protezione e restauro di beni culturali pubblici, siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “l’appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura che deve sussistere affinché le erogazioni liberali effettuate possano beneficiare dell’art bonus si ha non solo nel caso di appartenenza allo Stato, alle Regioni ed agli altri enti territoriali, ma anche quando ricorrono altre caratteristiche nei soggetti destinatari delle erogazioni liberali. Ad esempio, quando l’istituto che riceve le donazioni è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica di soci e partecipanti o quando è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche o gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica che è conferito in uso al soggetto stesso o quando è sottoposto, nello svolgimento delle sue attività, ad alcune regole che trovano applicazione nella Pubblica Amministrazione, come gli obblighi di trasparenza, o quando ancora è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Quindi, anche istituti e luoghi della cultura con personalità giuridica di diritto privato possono essere considerati nella sostanza di appartenenza pubblica e possono, quindi, ricevere delle erogazioni liberali per il sostegno delle loro attività per le quali possa essere riconosciuto il cosiddetto “art bonus”.
Rispetto al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Secondo tale parere, l’associazione descritta nell’istanza di interpello è una società concertistica e corale. Riguardo ai rapporti tra la fondazione istante e l’associazione potenziale beneficiaria delle erogazioni liberali, il Ministero ha rilevato che non sembrano potersi ravvisare delle controprestazioni o altri riconoscimenti di natura economica in favore della fondazione che eroga da tempo contributi a sostegno dell’attività concertistica dell’associazione. Si tratta, quindi, di erogazioni liberali vere e proprie. Tali erogazioni liberali sono ammissibili all’art bonus, secondo il parere del Ministero, a condizione che continuino a non sussistere forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità.
La stessa conclusione è espressa dall’Agenzia delle Entrate. Le erogazioni liberali destinate dalla fondazione istante al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’associazione sono ammissibili al beneficio dell’art bonus, a condizione che continuino a non sussistere forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità.