Un’azienda ad elevato consumo energetico ha presentato una richiesta di chiarimenti riguardo all’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di gas naturale.
Con la risposta n. 316 dell’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione del credito d’imposta per le imprese ad elevato consumo di gas naturale. Si stabilisce che l’aumento del 30% tra i prezzi del 2022 e del 2019 deve essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento. Prezzi del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici. Pertanto, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato a un prezzo fisso.
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La questione sulla Spa che acquista gas naturale
Una società per azioni intende beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale.
Per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, riservato alle imprese con un forte consumo di gas naturale. Tale credito è disciplinato da una serie di nuove norme (come i decreti “Aiuti-bis, ter e quater”).
L’azienda afferma di rientrare nella categoria delle imprese con un forte consumo di gas naturale. Osserva che la normativa relativa a tale incentivo prevede che il credito spetti se il prezzo del gas naturale, abbia subito un aumento superiore al 30% nel trimestre precedente rispetto allo stesso periodo nel 2019. Calcolato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).
La società sottolinea di aver stipulato un contratto per il 2022 con il proprio fornitore di gas naturale. A causa di tale contratto a prezzo fisso, il prezzo del gas naturale effettivamente pagato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non ha subito un aumento superiore al 30% rispetto agli stessi trimestri del 2019. Per questa ragione, la società chiede se questa circostanza implica l’inammissibilità del credito d’imposta in questione. Sorge il dubbio se la verifica dell’aumento del 30% debba considerare il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale pagato dall’azienda.
L’Agenzia sottolinea che, al fine di mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e affrontare gli effetti economici della grave crisi in corso in Ucraina, il legislatore ha introdotto una serie di misure agevolative contenute in vari decreti legge, successivamente convertiti in legge, come il Dl 4/2022 (“decreto Sostegni-ter”), il Dl 17/2022 (”decreto Energia”), il Dl 21/2022 (”decreto Ucraina”), il Dl 115/2022 (“Decreto Aiuti-bis”), il Dl 144/2022 (”decreto Aiuti-ter”), il Dl 176/2022 (”decreto Aiuti-quater”) e la legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Dalla Risposta n. 316 dell’8 maggio sull’acquisto di gas naturale
Il testo descrive una richiesta di interpello riguardante il credito d’imposta per le imprese “gasivore” che acquistano gas naturale. La richiesta riguarda l’applicazione del requisito dell’incremento del 30% nel caso di contratto di fornitura a prezzo fisso. La società ALFA S.p.A. ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di ottenere il credito d’imposta per i consumi del terzo e quarto trimestre del 2022. La società afferma di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale. Sostiene di non aver subito un aumento del prezzo del gas superiore al 30%. Grazie al contratto a prezzo fisso rispetto ai i trimestri corrispondenti del 2019. La società chiede se questa circostanza escluda l’ammissibilità al credito d’imposta e se il calcolo dell’incremento del 30% debba considerare il prezzo di riferimento pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici o il prezzo effettivo pagato dalla società. Il parere dell’Agenzia delle Entrate non è incluso nel testo fornito.