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28 Maggio 2021
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Il Decreto Sostegni è legge: le novità fiscali. Terza parte.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, anche detto “Decreto Sostegni”. Il testo risultante dalla conversione in legge prevede alcune novità importanti di rilevanza fiscale:

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO (articolo 10-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021). L’esenzione dell’imposta di bollo prevista in materia di contratti è estesa, per il 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento organizzati in favore di soggetti che hanno già assolto all’obbligo scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (tirocini previsti dall’articolo 18 della Legge n. 196 del 1997).

DISPOSIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNI (nuovo articolo 22-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021). Viene stabilito che la mancata trasmissione di atti, documenti ed istanze ed i mancati pagamenti entro i termini previsti che comportino mancato adempimento verso la Pubblica Amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi al contagio da Coronavirus non comporterà decadenza dalla facoltà e non costituirà inadempimento connesso alla scadenza dei termini. Tale mancato adempimento, inoltre, non produrrà effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. In particolare, nel caso di impossibilità sopravvenuta per Coronavirus, il termine sarà sospeso dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva fino a 30 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente. La sospensione dei termini disposta per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista trova applicazione soltanto nel caso in cui tra le parti vi sia un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione suddetto.

FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI PER LA MANCATA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DI ANALOGHI CONTRIBUTI (articolo 25 del Decreto Legge n. 41 del 2021). E’ stata in parte modificata la disciplina del Fondo istituito per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno a seguito dell’adozione delle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus. La prescritta dichiarazione cumulativa in materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno che il gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare in via telematica, relativa all’anno d’imposta 2020, potrà essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA (articolo 30 del Decreto Legge n. 41 del 2021). Le misure di esenzione in materia di occupazione di aree e spazi pubblici previste in questo periodo di emergenza sanitaria sono state estese a tutto il 2021. Si tratta, ad esempio, dell’esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dalle imprese di pubblico esercizio, come le attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, per l’occupazione con tavolini.

SOSTEGNO ALLA CULTURA (nuovo articolo 36-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021). E’ riconosciuto un credito d’imposta del 90 % quale contributo straordinario destinato alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo e che hanno subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 % rispetto all’anno 2019. In particolare, il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività in questione, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione delle opere dal vivo. Questo credito d’imposta è riconosciuto anche se le imprese abbiano beneficiato di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa o in compensazione nel modello F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

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