Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in una Risoluzione specifica (la Risoluzione n. 2 del 22 marzo 2021), ha delineato i poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata.
Il quesito esaminato dal Dipartimento delle Finanze riguarda la possibilità per i funzionari della riscossione che agiscono in sede di esecuzione forzata di accettare il pagamento offerto dal debitore esecutato, al fine di evitare il pignoramento.
A rappresentare un ostacolo al riconoscimento di una possibilità di questo genere è una disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per il 2020 che vieta espressamente l’attività di incasso diretto da parte dei soggetti ai quali gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate. Tale divieto deve essere esteso ai funzionari della riscossione che agiscono in sede di esecuzione forzata?
In primo luogo, è richiamata una disposizione della stessa Legge di Bilancio per il 2020 secondo la quale l’ente locale o il soggetto affidatario nominano, con un proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni che sono demandate agli ufficiali della riscossione.
Inoltre, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli agenti della riscossione. Quindi, sia l’ufficiale che che opera per conto dell’agente della riscossione, sia l’ufficiale nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, quando agiscono in sede di esecuzione forzata, sono da considerarsi come titolari delle funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e possono porre in essere delle attività che non sono direttamente riconducibili ai soggetti che li hanno nominati.
Qualora l’ufficiale della riscossione operi in sede di esecuzione forzata, potrà applicare quanto previsto dall’articolo 494 del Codice di Procedura Civile, in base al quale il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
Qualora l’ufficiale della riscossione sia un dipendente del soggetto affidatario, non risulta violata la disposizione che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione. Questo perché, come anticipato, il funzionario, che opera nel quadro di quella particolare funzione, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario dal quale dipende.
Le stesse conclusioni valgono nella differente ipotesi dell’esecuzione forzata nella quale vi sia il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi. L’affidatario assume, infatti, il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di questa procedura.
Nella medesima Risoluzione, il Dipartimento delle Finanze ha affrontato anche la diversa questione della possibilità dell’incasso diretto delle somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree destinate a mercato da parte del funzionario della riscossione o del personale appartenente al soggetto affidatario.
A tal proposito, è stato ricordato che la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto l’istituzione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Gli importi dovuti per questo canone sono riscossi attraverso la piattaforma prevista all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) o secondo le altre modalità previste dallo stesso Decreto. Quindi, non vi sono altre possibilità di interpretazione.
Infine, è stato precisato che una diversa disciplina in materia non sarebbe neanche ammessa in caso di emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante le linee guida sull’attività di riscossione previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020.