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29 Marzo 2019

Il passaggio di clienti da una società ad un’altra è da qualificare come cessione di contratti o di ramo d’azienda?

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Con un interpello, sono stati richiesti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo ad una cessione di clienti da una società ad un’altra.

In particolare, l’istante è una società che si occupa di archiviazione elettronica conservativa nella qualità di concessionaria di un’altra società. Quest’ultima emette fattura nei confronti dei propri clienti per la fornitura dei servizi di gestione elettronica che, poi, vengono materialmente svolti dalla concessionaria, la quale a sua volta emette fattura nei confronti della società cedente per tali prestazioni.

La cedente non ha mai avuto necessità di effettuare particolari investimenti in attrezzature e macchinari e non si è mai avvalsa di dipendenti.

L’istante vorrebbe acquistare il ramo d’azienda della cedente. Gli elementi che formano questo ramo d’azienda sono: per l’attivo, i contratti per la fornitura dei servizi erogati dalla cessionaria che la cedente ha concluso con i propri clienti; per il passivo, il contratto di concessione stipulato con l’istante.

Al momento della cessione, le parti procederanno a risolvere anticipatamente e per comune accordo il contratto di concessione. La società cedente non sarà posta in liquidazione a seguito del trasferimento del portafoglio clienti, ma proseguirà nella sua attività ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta qualificazione giuridico-tributaria da attribuire all’operazione in questione e le relative conseguenze fiscali sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini delle imposte indirette. In particolare, è richiesto se si configuri una cessione di contratti o una vera e propria cessione di ramo d’azienda.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 81 del 25 marzo 2019, ha riconosciuto che l’operazione posta in essere dall’istante con la società cedente è qualificabile come una cessione di ramo d’azienda.

Rispetto alle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nozione di azienda deve essere ripresa dal Codice Civile nel quale l’azienda è definita come quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda è riconosciuta come un insieme di beni eterogenei che costituiscono un complesso organizzato in un’unità funzionale, determinata dal coordinamento realizzato dall’imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dalla destinazione unitaria degli stessi ad uno specifico fine produttivo.

Nel caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, la cessione che si vuole realizzare vede come parti coinvolte due soggetti già legati da un contratto in base al quale la società cedente:

  • svolge in favore dell’istante l’attività di sviluppo di una rete di distribuzione ed assistenza del servizio di archiviazione;
  • possiede in esclusiva il diritto a distribuire il servizio nel territorio oggetto del contratto;
  • si impegna a procedere alla vendita del servizio di archiviazione predisposto dal cessionario in nome e per conto proprio;
  • si impegna a fornire al cessionario tutte le informazioni necessarie per la realizzazione ed esecuzione del servizio, per il cui esatto adempimento è responsabile esclusivamente la cessionaria;
  • ha il diritto di utilizzare il logo della cessionaria esclusivamente al fine di commercializzare il servizio in questione.

L’operazione di cessione dei contratti e di risoluzione della concessione si inserisce, quindi, in un rapporto ben determinato tra le parti nel quale la cedente svolge la propria attività per mezzo della cessionaria. A seguito della cessione tra le parti, l’attività che prima veniva svolta dalla cedente in forza del contratto di concessione continuerebbe ad essere svolta dalla società cessionaria direttamente.

Nella sostanza, si è in presenza di un’azienda costituita dai contratti alla clientela, sul lato attivo, e dal contratto di concessione, sul lato passivo. La conclusione è che l’operazione descritta nell’istanza può essere qualificata come cessione di un ramo d’azienda.

Pertanto, per quanto riguarda la società cessionaria, si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini Ires.

Riguardo alla società cedente, la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale plusvalenza potrà beneficiare della rateizzazione qualora il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Riguardo al trattamento ai fini Iva, vale la regola secondo la quale non sono considerate cessioni di beni le cessioni ed i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.

La cessione dovrà essere registrata in termine fisso e sarà soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono l’azienda. La regola da applicare è, infatti, quella secondo la quale se una disposizione ha ad oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, trova applicazione l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia stato pattuito un corrispettivo distinto.

Dal momento che nella cessione descritta nell’istanza assume rilevanza esclusivamente la componente mobiliare dei beni d’azienda, troverà applicazione l’aliquota proporzionale del 3 %.

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