L’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche ai contratti tra un Comune e un legale esterno, anche qualora il rapporto fosse assimilabile a un appalto di servizi, poiché le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non risultano applicabili in questo caso.
Secondo quanto ribadito dalla risposta n. 40 del 20 febbraio 2025, i contratti con cui un Comune affida incarichi professionali a legali esterni per la gestione del contenzioso e la difesa in giudizio non sono soggetti all’imposta di bollo. La norma di riferimento è l’articolo 25 della Tabella B allegata al Dpr n. 642/1972, che esonera in maniera assoluta dal tributo i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi.
Il dubbio sollevato dal Comune
Un Comune ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate per chiarire se l’accordo stipulato con un avvocato esterno, in assenza di un’Avvocatura interna, sia soggetto all’imposta di bollo. Il contratto in questione prevede un disciplinare dettagliato che definisce gli obblighi e le prestazioni delle parti.
La normativa generale stabilisce che, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 642/1972, sono soggetti a imposta di bollo gli atti, documenti e registri elencati nella tariffa contenuta nell’Allegato A del decreto. Tuttavia, l’Allegato B specifica una serie di atti esenti dal tributo, tra cui i “contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi”, come sancito dall’articolo 25.
Qual è la natura giuridica del contratto?
Per risolvere la questione, è fondamentale stabilire la natura giuridica dell’accordo con il professionista. Il Consiglio di Stato, nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, distingue due categorie contrattuali applicabili ai servizi legali:
- Contratto d’opera intellettuale: il professionista svolge la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza una struttura organizzativa imprenditoriale ed è scelto in base alla sua specifica competenza (intuitus personae).
- Appalto di servizi: il prestatore opera con un’organizzazione di mezzi propria e con assunzione del rischio d’impresa, gestendo l’intero contenzioso del cliente con un team di professionisti.
Sia la direttiva Ue 2014/24 che il Codice dei contratti pubblici escludono dall’applicabilità della disciplina degli appalti pubblici alcune specifiche prestazioni legali.
L’esenzione dall’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’incarico assegnato ai professionisti dal Comune rientra nel contratto d’opera professionale, caratterizzato dalla scelta dell’avvocato in base all’intuitus personae. Di conseguenza, il contratto è assimilabile ai contratti di lavoro esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 della Tabella B del Dpr n. 642/1972.
A supporto di questa interpretazione, la risposta richiama anche la risoluzione n. 157/2003, che aveva già confermato l’esenzione per contratti a tempo determinato relativi a incarichi professionali di consulenza tecnica, scientifica e fiscale.
Infine, l’Agenzia sottolinea che l’esenzione rimane valida anche qualora il rapporto possa essere considerato un appalto di servizi. In questo caso, non sarebbero comunque applicabili le norme del Codice dei contratti pubblici, confermando così il diritto all’esenzione totale dall’imposta di bollo.