I soldi donati tramite bonifico bancario da un conto estero del donatore residente all’estero non sono considerati beni presenti in Italia. La trasmissione di denaro da parte di un residente all’estero a un beneficiario in Italia, proveniente da un conto corrente estero al momento della donazione, non comporta l’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia. Questa è la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, come indicato nella risposta numero 7 del 12 gennaio 2024, fornita a un contribuente italiano che ha ricevuto una somma di denaro (“di non modico valore”) dalla sua zia residente in Svizzera tramite bonifico bancario proveniente dal suo conto estero. Il contribuente ha chiesto all’Agenzia se questa operazione fosse soggetta alla tassazione prevista per le successioni e le donazioni.
Il caso specifico dell’imposta sulle donazioni
L’Agenzia, rispondendo al richiedente, ha innanzitutto esaminato le norme sull’imposta sulle donazioni previste dal Dlgs n. 346/1990 (il Tus), il quale stabilisce che “l’imposta è dovuta per tutti i beni e i diritti trasferiti, anche se situati all’estero. Se al momento della successione o della donazione il defunto o il donatore non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta solo per i beni e i diritti ivi presenti”. Pertanto, in base al principio di territorialità, se il donatore non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solo per i beni e i diritti “presenti” sul territorio nazionale.
Nel caso in questione, è quindi necessario verificare se il denaro oggetto della donazione possa essere considerato un bene “presente” nel territorio italiano. Su questo punto interviene la Cassazione, che, in linea con il principio di territorialità, ha stabilito (come indicato nelle sentenze nn. 8175/2021 e 9780/2023) che la donazione di denaro depositato presso un conto corrente estero al momento dell’atto di generosità, effettuata tramite bonifico bancario da parte di un cittadino residente all’estero a un beneficiario residente in Italia, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
In conclusione, considerando che il denaro donato, prima della donazione tramite bonifico, era situato all’estero, essendo depositato su un conto corrente svizzero, l’Agenzia ritiene che non siano soddisfatti i requisiti territoriali previsti dall’articolo 2 del Tus per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni. Di conseguenza, poiché mancano i legami con lo Stato italiano, l’atto di donazione in questione non è soggetto all’imposta sulle donazioni.