È stato completato il quadro normativo nazionale per l’imposta minima globale, che definisce sia l’ambito soggettivo sia i criteri di applicazione, comprese le modalità di calcolo e le regole per la conversione della valuta.
Imposta minima globale: tutte le info utili
Con il decreto del 1° luglio 2024, firmato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative per l’imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT), come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Questa imposta si applica alle imprese italiane facenti parte di grandi gruppi, sottoposte alla tassazione minima globale, che in Italia sono soggette a un’aliquota inferiore al 15%.
Di seguito una sintesi delle misure contenute nel decreto, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Ambito di applicazione dell’imposta
L’imposta minima nazionale si applica alle imprese italiane e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, incluse le entità apolidi costituite secondo le leggi italiane. Queste entità devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, considerando anche i ricavi delle entità escluse dal consolidamento. Tale soglia viene verificata in almeno due dei quattro esercizi precedenti, come indicato nell’articolo 10 del Dlgs n. 209/2023.
Imposizione fiscale superiore rispetto alle regole GloBE
La base imponibile viene calcolata seguendo le Regole GloBE (recepite nel Dlgs n. 209/2023). Tuttavia, diversamente dalle GloBE, l’imposta nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi (articolo 3, comma 2 del Decreto 1 luglio 2024).
L’Italia avrebbe potuto mitigare queste discrepanze. Ad esempio scegliendo di applicare l’imposta solo ai gruppi in cui tutte le imprese sono detenute al 100% dalla capogruppo. Come previsto dalle linee guida OCSE di febbraio 2023.
Coordinamento con la normativa sulle società estere controllate (Cfc)
Nel calcolo dell’aliquota effettiva per le imprese in Italia, non si considerano le imposte pagate da entità controllate all’estero secondo regimi fiscali di consolidato mondiale o Cfc (articolo 3, comma 3 del Decreto).
Questa discrepanza con le regole GloBE consente all’Italia di dare priorità alla propria imposizione. Attraverso l’imposta minima nazionale, per i membri del gruppo soggetti a bassa tassazione in Italia.
Coordinamento con la normativa Cfc italiana
Quando un’impresa italiana si qualifica come controllante, le imposte pagate sotto il regime Cfc non sono considerate per l’imposta minima nazionale. Salvo alcune eccezioni legate a redditi passivi (articolo 3, comma 4 del Decreto).
Inoltre, nella determinazione della tassazione delle controllate estere, rileva anche l’imposta minima estera dovuta dal soggetto controllato non residente.
Ulteriori disposizioni del decreto
Sono disciplinati i criteri per determinare l’imposta, le modalità di conversione degli importi in valuta estera, e le regole contabili applicabili. Inoltre, vengono regolati gli obblighi dichiarativi e di pagamento, con una dichiarazione annuale prevista dall’articolo 53 del Dlgs n. 209/2023.
Imposta minima globale per i gruppi multinazionali e nazionali
Il sistema dell’imposta minima globale mira a garantire che i gruppi multinazionali e nazionali siano soggetti a un’aliquota minima del 15% in ogni Paese in cui operano. In Italia, l’imposizione si realizza attraverso tre forme di tassazione: l’imposta minima integrativa, quella suppletiva e l’imposta minima nazionale.
Imposta minima integrativa (Income Inclusion Rule – IIR)
L’imposta minima integrativa grava sulla capogruppo e si applica quando le entità del gruppo sono tassate a un livello inferiore al 15%.
Imposta minima suppletiva (Undertaxed Profit Rule – UTPR)
Questa imposta si applica quando la regola primaria (IIR) non è stata applicata, imponendo un’aliquota complementare alle imprese del gruppo localizzate in Italia.
Imposta minima nazionale applicazione in Italia
L’Italia ha scelto di adottare l’imposta minima nazionale come prioritaria rispetto alle altre regole (IIR e UTPR), applicandola ai gruppi che in Italia hanno un’imposizione inferiore al 15%. Questa imposta funge da “Porto Sicuro” per semplificare il calcolo delle imposte dovute, garantendo che l’importo pagato corrisponda all’imposizione integrativa complessiva dovuta.
In caso di mancata applicazione dell’imposta minima nazionale, la giurisdizione della capogruppo può applicare l’imposta integrativa, seguendo un approccio “top-down”, che coinvolge le entità intermedie. Se nessuna giurisdizione ha implementato tali imposte, si applica l’imposta suppletiva.
La nuova imposta entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 per le imprese italiane di grandi gruppi, con un calcolo della base imponibile secondo le regole OCSE e la deduzione per attività economiche sostanziali.