Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, come previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2024. Questo decreto è stato introdotto con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, stabilendo un’imposta agevolata del 15%, in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti da queste prestazioni aggiuntive. L’applicazione dell’imposta agevolata si riferisce ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024, data di entrata in vigore del decreto, e viene effettuata dal sostituto d’imposta.
Codici tributo straordinari personale sanitario
Per il versamento di questa imposta, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1068”: per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario su base nazionale;
- “1607”: per le prestazioni maturate in Sicilia ma versate fuori dalla regione;
- “1922”: per le prestazioni maturate in Sardegna ma versate fuori regione;
- “1923”: per le prestazioni maturate in Valle d’Aosta ma versate fuori regione;
- “1308”: per le prestazioni maturate fuori Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta ma versate all’interno di queste regioni.
Gestione F24 per i codici d’imposta sostitutiva sugli straordinari
Questi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, specificando l’importo a debito, il mese di riferimento (formato 00MM) e l’anno d’imposta (formato AAAA).
In aggiunta, la risoluzione ha introdotto tre ulteriori codici tributo per il versamento tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):
- “171E”: per le prestazioni aggiuntive su base nazionale;
- “172E”: per le prestazioni maturate in Valle d’Aosta ma versate fuori regione;
- “173E”: per le prestazioni maturate fuori dalla Valle d’Aosta ma versate nella stessa regione.
Anche in questo caso, i codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24EP, con la stessa modalità di compilazione utilizzata per il modello F24 standard, specificando mese e anno di riferimento. Non è richiesto compilare i campi “codice” ed “estremi identificativi”.