Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, sono state definite le modalità di applicazione dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 ed in parte modificata dalla Legge di Bilancio per il 2020.
Si tratta di un’imposta che dovrà essere applicata ai servizi digitali. Ma cosa sono i “servizi digitali”?
Per servizi digitali si intendono:
- la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della stessa interfaccia;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consenta agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sui servizi digitali:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di tali beni o servizi, quando il fornitore non ricopre il ruolo di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale che abbia come scopo esclusivo o principale quello di fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte dello stesso soggetto che gestisce l’interfaccia, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari o di regolamento o consegna di strumenti finanziari; le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici; le attività di consultazione di investimenti partecipativi; le sedi di negoziazione all’ingrosso; le controparti centrali ed i depositari centrali previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; gli altri sistemi di collegamento la cui attività sia soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni di servizi sia soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione;
- la cessione di dati da parte di soggetti che forniscono i servizi indicati al punto precedente;
- lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
L’importo dell’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 % ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo d’imposta. I ricavi imponibili sono considerati al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali ed al netto dell’Iva e di altre imposte indirette. Il totale dei ricavi imponibili è dato dal prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque siano realizzati dal soggetto passivo d’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.
Ancora, un ricavo si considera imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato in territorio italiano.
I soggetti passivi d’imposta devono provvedere a versare l’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta deve essere versata tramite modello F24. Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta e verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. Da rilevare che, per il primo anno di applicazione dell’imposta (anno 2020), il termine per il versamento di essa è prorogato al 16 marzo 2021.
I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Nel primo anno di applicazione, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021 per le operazioni imponibili del 2020. Con un successivo Provvedimento verrà approvato il modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.
Nel Provvedimento del 15 gennaio 2021 sono, inoltre, inserite ulteriori indicazioni riguardo agli obblighi strumentali ed agli obblighi contabili dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali e riguardo alle modalità di rimborso delle eccedenze di versamento.