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7 Dicembre 2023
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IMU sui fabbricati istruzioni del Mef

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Sono state pubblicate le risposte a specifiche domande riguardanti la legittimità dell’IMU sui fabbricati, i ruderi e i terreni in conduzione associata e in materia di IMU, considerando le richieste fiscali avanzate da vari Comuni.
L’IMU non è dovuta sulle unità collabenti, poiché tali edifici non hanno rilevanza fiscale a causa dell’assenza di reddito. Per beneficiare dell’aliquota ridotta dello 0,1% riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali, non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze nella Risoluzione n. 4/2023 in risposta alle posizioni assunte da alcuni comuni in merito all’adempimento fiscale.

Novità imposta municipale sui fabbricati collabenti

La prima domanda portata all’attenzione del Dipartimento delle Finanze riguarda la legittimità dell’IMU sui fabbricati collabenti, iscritti al catasto con la categoria F/2. I comuni, secondo quanto affermato dai richiedenti, vorrebbero classificarli come terreni edificabili, per i quali è noto che l’imposta è dovuta.

La risoluzione chiarisce che le unità collabenti sono effettivamente considerate fabbricati, ma il fatto che siano prive di reddito, e quindi di autonomia reddituale, esclude l’applicazione dell’IMU. Il presupposto dell’imposta è, infatti, che il bene abbia una propria capacità contributiva, requisito assente in questo tipo di edificio. Inoltre, queste unità, nel Catasto Edilizio Urbano, sono comunque definite “fabbricati” e non possono essere incluse tra i “terreni edificabili” come indicato dai comuni.

Lo stesso orientamento è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8620/2019): il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini dell’ICI come fabbricato, in quanto privo di reddito, non lo è neppure come area edificabile, a meno che la demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito”. In questo senso, anche le sentenze n. 19338/2019 e l’ordinanza n. 28581/2020 hanno escluso l’IMU sulle unità collabenti, sia come fabbricati sia come aree edificabili, a meno che la demolizione comporti un’autonomia dell’area fabbricabile che diventa quindi imponibile. In conclusione, l’IMU sui fabbricati collabenti non è dovuta.

Imposta sui fabbricati rurali strumentali

La seconda domanda chiarisce, in sintesi, che per usufruire dell’aliquota ridotta dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali. Nella misura dello 0,1% fino al suo azzeramento, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 750 legge n. 160/2019), non è necessario essere un coltivatore diretto. I comuni, al contrario, ritengono necessaria ai fini dello sconto la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (articolo 12, Dlgs n. 99/2004), inoltre disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Questa pretesa, secondo il Df, è priva di fondamento. La risoluzione specifica, in linea con l’orientamento della Cassazione, che occorre fare esclusivo riferimento alla classificazione del bene nella categoria catastale D/10 o all’apposizione della relativa specifica annotazione e non alla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo. Alla stessa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 7102/2010, secondo cui “qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria per le unità abitative, categoria per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”. Infine, anche per quanto riguarda il contratto di comodato, la risoluzione, contrariamente a quanto sostenuto dal comune, lo ritiene un titolo idoneo a dimostrare l’esistenza del requisito di ruralità.

Conduzione associata di terreni

La terza domanda al vaglio del Dipartimento delle Finanze riguarda il tema dell’esenzione IMU nei casi di conduzione associata di terreni. Si tratta di forme contrattuali molto diffuse, fra cui figurano il contratto di rete agricolo e la compartecipazione agraria, con cui l’imprenditore agricolo coltivatore diretto, o l’imprenditore agricolo professionale (Iap). Conduce rispettivamente per un determinato numero di anni o per alcuni mesi all’anno, i propri terreni con un altro imprenditore agricolo.
Secondo i richiedenti, queste figure professionali non perdono la conduzione dei terreni ma li gestiscono in forma associata.

Di conseguenza non viene meno il requisito per l’esenzione IMU, cioè un’agevolazione riconosciuta ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli (articolo 1 del Dlgs n. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. In sostanza, per la misura di favore è sufficiente l’esistenza del possessore di un terreno, iscritto alla relativa previdenza, e la conduzione dei terreni.
Deve essere respinta quindi l’interpretazione restrittiva adottata dai comuni che non volevano riconoscere il beneficio. Secondo quanto precisato dal Df con la risoluzione in esame, invece, la conduzione associativa dei terreni è un elemento idoneo a legittimare l’applicazione dell’esenzione IMU in quanto in linea con la volontà del legislatore (articolo 1, comma 758 legge di Bilancio 2020).

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