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26 Marzo 2021

In vigore il Decreto “Sostegni”: al via un nuovo contributo a fondo perduto

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (anche detto Decreto “Sostegni”) con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Coronavirus.

All’articolo 1 del Decreto “Sostegni” è previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di una misura che verrà riconosciuta esclusivamente ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto non spetta comunque ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni” o ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”. Il contributo, inoltre, spetta soltanto ai soggetti con ricavi o compensi, nel 2019, non superiori a dieci milioni di Euro.

E’ necessario, poi, che sia rispettata la seguente condizione: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di questi requisiti.

L’ammontare del contributo è determinato nella misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In particolare, la percentuale da applicare è del:

  • 60 % per i soggetti con compensi o ricavi non superiori a 100.000 Euro;
  • 50 % per i soggetti con compensi o ricavi superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
  • 40 % per i soggetti con compensi o ricavi superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
  • 30 % per i soggetti con compensi o ricavi superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
  • 20 % per i soggetti con compensi o ricavi superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro.

Per tutti i soggetti comunque l’importo del contributo a fondo perduto riconosciuto non può essere superiore a 150.000 Euro e non può essere inferiore a 1.000 Euro in caso di persone fisiche ed a 2.000 Euro in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si tratta di un contributo che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo in questione può essere riconosciuto nella forma del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, occorre presentare un’istanza specifica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti prescritti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. L’istanza deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Lo stesso articolo 1 del Decreto “Sostegni” (comma 10) prevede un ulteriore slittamento del programma di assistenza negli adempimenti contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati rilevanti ai fini Iva (i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021 (quando questo termine iniziale era già stato spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021). La bozza della dichiarazione annuale Iva, invece, sarà messa a disposizione dei contribuenti dal 2023, con decorrenza, quindi, dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022.

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