Approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 una nuova Legge di disciplina del settore del cinema e dell’audiovisivo. Si tratta della Legge n. 220 del 14 novembre 2016.
In particolare, una sezione di tale Legge è interamente dedicata agli incentivi fiscali in favore del settore del cinema e dell’audiovisivo.
L’articolo 15 della Legge n. 220/2016 prevede un credito d’imposta per le imprese di produzione. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15 % e non superiore al 30 % del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
L’articolo 16 della Legge n. 220 /2016 prevede che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva sia riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15 % e non superiore al 30 %, elevata in alcuni casi al 40 %, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
Tale credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle Regioni nelle quali risiedono minoranze linguistiche riconosciute, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute.
All’articolo 17 della Legge n. 220/2016 è previsto che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 40 % delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
Inoltre, alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 30 % delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
Ancora, all’articolo 18 della Legge n. 220/2016 è stabilito che agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta commisurato ad un’aliquota massima del 20 % sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate ad incrementare la fruizione da parte del pubblico.
All’articolo 19 della Legge n. 220/2016 è previsto che alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 % e non superiore al 30 % della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
All’articolo 20 della Legge n. 220/2016 è stabilito che ai soggetti passivi Ires ed ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 30 % dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive. L’aliquota massima può essere elevata al 40 % nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi previsti dall’articolo 26 della Legge medesima.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge dovranno essere emanati uno o più Decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali contenenti le disposizioni di attuazione delle suddette norme.
All’articolo 21 della Legge sono, inoltre, inserite alcune disposizioni comuni ai crediti d’imposta in questione. Tra le altre, evidenziamo che tali crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Sono, inoltre, utilizzabili esclusivamente in compensazione e non sono soggetti al limite annuale di utilizzo di 250.000 Euro. I crediti d’imposta sono, altresì, cedibili ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
L’articolo 22 della Legge n. 220 del 2016, infine, prevede ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie:
- Sono soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla Legge n. 220/2016, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalla Legge medesima, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno e gli atti relativi all’esecuzione ed all’estinzione delle suddette operazioni di finanziamento.
- Sono soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell’acquisizione in proprietà di beni immobili.
- Alle operazioni di credito cinematografico ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applica l’imposta sostitutiva sui finanziamenti disciplinata dal D.P.R. n. 601 del 1973, n. 601.
- Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall’emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai fini Ires.