In una delle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo sono stati forniti chiarimenti riguardo alle spese ammissibili alle agevolazioni introdotte dal Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 in favore delle strutture ricettive.
In particolare, era stato richiesto se fosse possibile ricomprendere in questo ambito le spese per impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo e le spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La risposta è stata affermativa. Il Decreto Legge del novembre del 2021 fa, infatti, riferimento agli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture. In particolare, è stato precisato per le spese per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici che esse sono ammissibili a condizione che tali infrastrutture siano destinate ad uso esclusivo delle strutture turistiche oggetto dell’intervento.
Ricordiamo che le agevolazioni in questione riguardano le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.
Le agevolazioni sono riconosciute nella forma del credito d’imposta della misura dell’80 % delle spese ammissibili per interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 e per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 novembre 2021.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 % delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40.000 Euro.
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni sono gli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture; gli interventi di riqualificazione antisismica; gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi di recupero edilizio che siano funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica ed agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; la realizzazione delle piscine termali e l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; gli interventi di digitalizzazione; l’acquisto di mobili e complementi di arredo, a condizione che l’acquisto sia funzionale ad uno dei precedenti interventi e che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.