E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2016, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016 con il quale sono state individuate le modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti, previsto dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.
Nel secondo articolo del Decreto sono individuati le tipologie ed i criteri di quantificazione degli investimenti che possono essere oggetto delle disciplina in questione.
Si tratta di investimenti:
- per la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività economiche già esistenti;
- per la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente;
- per la ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
- per le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.
Per determinare il valore dell’investimento, occorre prendere in considerazione tutte le risorse finanziarie necessarie all’impresa per l’attuazione del piano di investimento.
Riguardo alle modalità di presentazione dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti, all’articolo 3 del Decreto è precisato che l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure dovrà essere consegnata direttamente all’ufficio. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta su supporto elettronico. L’istanza di interpello potrà essere presentata anche per via telematica attraverso la Posta Elettronica Certificata o secondo le altre modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016.
Nell’istanza di interpello dovranno essere indicati:
- la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso, il codice fiscale o la partita Iva o altro codice di identificazione dell’impresa, i recapiti del domiciliatario per la procedura dell’interpello. Se più soggetti intendono partecipare all’investimento, nell’istanza devono essere indicati i dati di tutte le imprese che partecipano all’investimento;
- la descrizione dettagliata del piano di investimento che l’impresa istante intende effettuare in Italia. In particolare, devono essere indicati: l’ammontare dell’investimento (che, si ricorda, non deve essere inferiore a trenta milioni di Euro) e la metodologia seguita per la quantificazione di esso; i tempi e le modalità di realizzazione dell’investimento; le ricadute occupazionali (che devono essere significative in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale e durature); i riflessi dell’investimento oggetto dell’interpello sul sistema fiscale italiano;
- le specifiche disposizioni tributarie delle quali si richiede l’interpretazione o in relazione alle quali si richiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse all’investimento, le specifiche disposizioni antielusive delle quali si richiede la disapplicazione, gli specifici regimi o istituti ai quali si richiede di avere accesso;
- l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto, con indicazione espressa delle soluzioni e dei comportamenti che l’istante intende adottare in riferimento all’attuazione dell’investimento;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale (in quest’ultimo caso, la procura deve essere contenuta al margine o in calce all’atto oppure deve essere allegata).
Inoltre, deve essere allegata all’istanza di interpello la documentazione non in possesso dell’amministrazione che possa essere rilevante ai fini della risposta.
Nel Decreto ministeriale, è precisato che la presentazione dell’istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
All’articolo 4 del Decreto, sono indicate le cause di inammissibilità dell’istanza di interpello. Tra le altre, costituiscono cause di inammissibilità dell’istanza la circostanza che l’interpello medesimo abbia ad oggetto la stessa questione sulla quale sia stato già espresso un parere dall’Agenzia delle Entrate, a meno che siano stati indicati dall’istante degli elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente, o la circostanza che rispetto alle questioni oggetto dell’interpello siano state già avviate delle attività di controllo delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza.
Riguardo agli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate, questa deve fornire all’istante una risposta scritta e motivata che deve essere comunicata o notificata secondo le medesime modalità consentite per la presentazione dell’interpello, entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, prorogabili di ulteriori 90 giorni dalla data di acquisizione delle informazioni necessarie o della documentazione integrativa richiesta all’istante. Ulteriori indicazioni riguardo ai diversi adempimenti dell’Agenzia delle Entrate sono inserite nell’articolo 5 del Decreto.
La risposta resa dall’Agenzia delle Entrate vincola quest’ultima in riferimento al piano di investimento che è stato descritto nell’istanza di interpello ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali la risposta è stata resa.
Inoltre, secondo quanto precisato all’ultimo comma dell’articolo 6 del Decreto, qualora la risposta dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza ammissibile e contenente una soluzione interpretativa non pervenga nei termini suddetti, si deve intendere che l’Amministrazione finanziaria concordi con la soluzione prospettata dall’istante.
Sono, quindi, da considerarsi nulli gli atti amministrativi di ogni genere emanati dall’Amministrazione finanziaria in difformità della risposta fornita all’istante o dell’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
Gli ultimi tre articoli del Decreto ministeriale sono destinati al coordinamento con l’attività di accertamento ed il contenzioso (articolo 7), al coordinamento con l’istituto dell’adempimento collaborativo (articolo 8) ed alle norme di rinvio (articolo 9). In particolare, sotto quest’ultimo aspetto, è previsto il rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni in tema di interpello del contribuente previste dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.