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8 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Investimenti in beni strumentali nelle ZES: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Zone Economiche Speciali ed investimenti in beni immobili strumentali. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia.

La società che ha presentato istanza di interpello è una società che intende avviare un’iniziativa di investimento nel settore del magazzinaggio e deposito merci per conto terzi in una Zona Economica Speciale. A tal proposito, la società istante ha ricordato che il “Decreto Semplificazioni” del 2021 ha esteso, con riferimento agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno all’acquisto di beni immobili strumentali agli investimenti.

L’estensione del credito d’imposta prevista per l’acquisto di beni immobili strumentali agli investimenti effettuati nelle ZES vale anche nel caso di opere di costruzione ex novo di immobili e di interventi di adeguamento funzionale, come interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, di edifici già esistenti?

Inoltre, un’impresa può cedere un immobile di sua proprietà ad un’altra impresa nella quale partecipano gli stessi soci persone fisiche, mantenendo la possibilità per quest’ultima impresa di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le Zone Economiche Speciali? La risposta affermativa deriverebbe dalla circostanza, precisata dall’istante, che il “Decreto Semplificazioni” non prevede alcuna limitazione di spesa nel caso in cui l’acquisto di immobili avvenga tra imprese tra le quali vi sia un rapporto di controllo e/o di collegamento.

Inoltre, la società istante ha richiesto se, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi che abbiano le caratteristiche tecnologiche indicate nella Legge n. 232 del 2016, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 per l’acquisto di beni strumentali nuovi sia cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali.

Riguardo agli investimenti che la società istante intende effettuare, la stessa ha precisato che sono destinati alla costruzione di un nuovo immobile (capannone industriale), con mezzi finanziari propri, su un terreno di sua proprietà, ed all’acquisto diretto di celle frigorifere che diverranno di proprietà dell’impresa stessa. E’ stata ipotizzata, inoltre, la successiva cessione dell’immobile ad un’altra società dove le quote di partecipazione al capitale sociale sono detenute dagli stessi soci della società istante. Per l’acquisto delle celle frigorifere, l’istante vorrebbe utilizzare sia il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, sia il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 332 del 21 giugno 2022, ha ricordato che il Decreto Legge n. 91 del 2017, contenente disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, ha previsto la possibilità di istituire delle Zone Economiche Speciali all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

La nuova versione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge n. 91 del 2017, in vigore dal 1° giugno 2021 (a seguito del “Decreto Semplificazioni” del 2021), stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di Euro. Inoltre, e questo è ciò che qui più ci interessa, il nuovo testo della disposizione in questione stabilisce che il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, in caso di investimenti nelle ZES, sia esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Inoltre, in virtù di ulteriori modifiche introdotte a tale disposizione dal “Decreto PNRR 2”, dal 1° maggio 2022, il credito d’imposta, sempre in relazione agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, è esteso anche all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, alla luce di tali recenti modifiche normative, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nell’ambito delle ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di beni immobili strumentali, qualora gli investimenti siano effettuati dal 1° maggio 2022. Per gli investimenti effettuati fino al 30 aprile 2022, invece, il credito d’imposta spetta limitatamente all’acquisto di immobili.

Riguardo al secondo quesito, e cioè riguardo alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni immobili strumentali nelle ZES tra imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e/o di collegamento, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato alcune disposizioni in materia. Sulla base di esse e tenendo conto che nel caso specifico le quote di partecipazione della società cedente e della società cessionaria sarebbero detenute dagli stessi soci, è stato affermato che l’investimento non potrà essere considerato ammissibile in relazione al credito d’imposta in questione.

Riguardo, poi, al quesito relativo alla cumulabilità del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per espressa indicazione contenuta nella disciplina del credito d’imposta applicabile agli investimenti nelle ZES, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno. Tali disposizioni prevedono che tale credito d’imposta sia cumulabile con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi all’agevolazione, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalle discipline europee di riferimento. Alla luce di tale disciplina, pertanto, non è esclusa la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Con riferimento specifico al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 per l’acquisto di beni strumentali nuovi, inoltre, è espressamente previsto che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

La conclusione è che, in relazione agli stessi investimenti, è possibile cumulare i due crediti d’imposta, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

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