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9 Aprile 2021

Istanza di rimborso per il servizio di mensa scolastica: no all’imposta di bollo

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Un nuovo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate: è dovuta l’imposta di bollo in caso di istanze di rimborso del corrispettivo versato per il servizio di mensa scolastica poi non fruito?

A presentare l’istanza di interpello con tale quesito è un Comune che eroga il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, da considerarsi come corrispettivo del servizio erogato. Si tratta di una vera e propria attività commerciale soggetta ad Iva.

A seguito della sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza Coronavirus, il Comune istante ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso delle somme anticipate a titolo di corrispettivo per il servizio della mensa scolastica oppure di devolverle al fondo appositamente istituito dal Comune stesso per la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Una volta presentate le domande di rimborso del corrispettivo del servizio della mensa scolastica, il Comune provvede a portare avanti un’attività istruttoria, a conclusione della quale emette un provvedimento di rimborso nel quale è identificato il soggetto beneficiario del rimborso stesso e l’entità del rimborso.

Il Comune, per le domande di rimborso, richiede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio, sulla base di quanto previsto all’articolo 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Questa disposizione stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo in tale misura per le istanze, petizioni, ricorsi e memorie dirette agli uffici ad agli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Il Comune istante ha anche evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in precedenza che, per richiedere il rimborso dei costi del servizio della mensa comunale non usufruito, a causa dell’emergenza Coronavirus, è sufficiente una domanda in carta semplice, senza l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 Euro. Il Comune istante ha anche aggiunto che la stessa Agenzia delle Entrate, con una Risoluzione del 2009, ha chiarito che l’istanza di rimborso di un’entrata con natura di corrispettivo è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine.

Il Comune ha, quindi, chiesto se per le istanze di rimborso del corrispettivo versato per il servizio della mensa scolastica non usufruito debba essere corrisposta o meno l’imposta di bollo. Inoltre, il Comune stesso ha richiesto se, nel caso in cui tale istanza di rimborso sia considerata esente da imposta di bollo, lo stesso debba dirsi per tutte le istanze dirette agli uffici comunali volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come, ad esempio, le istanze per l’utilizzo di locali o le istanze per le aperture di esercizi commerciali, che non sono espressamente contemplate nella normativa in materia.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 227 del 2 aprile 2021, ha confermato che, in linea generale, in base alla normativa in materia, le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione che costituiscono l’impulso di un procedimento amministrativo sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine, in particolare nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche rilevato che, nel caso specifico sottoposto alla sua attenzione, manca un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta l’istanza di rimborso e, quindi, deve ritenersi che non debba trovare applicazione la normativa in questione.

Non trova neanche applicazione l’articolo 5, comma 5, della tabella B annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo e per i documenti allegati a tali istanze. Si tratta di un’esenzione che riguarda, infatti, le istanze di rimborso di qualsiasi tributo.

Secondo quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, il Comune istante non si limita a prendere atto dell’istanza di rimborso ricevuta, ma effettua una valutazione della stessa al termine della quale provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di una somma comunque superiore a 77,47 Euro in regime di imponibilità Iva. Deve, quindi, guardarsi al trattamento previsto ai fini dell’imposta di bollo per fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, e per ricevute e quietanze rilasciate dal creditore a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria. Per questi documenti deve essere applicata l’imposta di bollo, sin dall’origine, nella misura di 2,00 Euro per ogni esemplare. L’imposta non è comunque dovuta quando la somma non supera 77,47 Euro.

L’esenzione dell’imposta di bollo per tali documenti è prevista soltanto qualora le fatture e gli altri documenti riguardino il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

Quindi, in virtù di tale principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio della mensa scolastica non è soggetto ad imposta di bollo. E, pertanto, anche l’istanza presentata per ottenere il rimborso del corrispettivo del servizio della mensa scolastica deve ritenersi esente da imposta di bollo, in quanto sono esenti dall’imposta le domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo.

Più in generale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le esenzioni dall’imposta di bollo devono essere espressamente previste da disposizioni di legge. Al di fuori delle ipotesi di esenzione indicate in specifiche disposizioni normative, vi è l’obbligo di assoggettare gli atti o i documenti all’imposta di bollo secondo le prescrizioni contenute nella tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istanza di parte è un atto di impulso nel procedimento amministrativo e, pertanto, è il presupposto necessario e sufficiente per l’apertura del procedimento. Quindi, l’istanza di parte, qualora dia luogo all’emanazione di un provvedimento da parte dell’ente che la riceve, è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 Euro.

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