Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni “prima casa”. In questo caso, ad acquistare un’abitazione chiedendo di usufruire delle agevolazioni fiscali è un contribuente residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E.
Un primo immobile è stato acquistato nel gennaio del 2020 con l’intenzione di destinarlo ad abitazione principale. In tale occasione è stata richiesta l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa. Poi, nel marzo del 2021, lo stesso immobile è stato rivenduto dal contribuente istante. E, nel giorno successivo alla vendita, il contribuente ha provveduto ad acquistare un nuovo immobile sempre in Italia insieme ad un garage pertinenziale e ad un posto auto scoperto. Per l’immobile ed il garage di pertinenza, il contribuente ha richiesto nuovamente l’applicazione dei benefici “prima casa”.
In particolare, l’istante ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo all’obbligo di trasferire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune nel quale è situata la nuova abitazione acquistata.
Secondo l’istante non sussisterebbe tale obbligo. A tal proposito, ha richiamato una Circolare del 2001 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cittadino emigrato all’estero può acquistare l’immobile beneficiando delle agevolazioni “prima casa” ovunque si trovi l’immobile stesso nel territorio italiano, senza che valga l’obbligo per il contribuente acquirente di trasferire la propria residenza, entro 18 mesi, nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato.
Inoltre, l’istante ha anche riportato una Sentenza della Corte di Cassazione del 2014 nella quale viene affermato che il contribuente, cittadino italiano residente all’estero che aveva riacquistato un nuovo immobile entro l’anno, non sarebbe decaduto dalle agevolazioni fiscali previste per la prima casa anche se non avesse trasferito la propria residenza nel Comune di ubicazione del nuovo immobile acquistato. Sarebbe stato sufficiente, per usufruire delle agevolazioni, una dichiarazione dell’acquirente riguardo all’intenzione di adibire il secondo immobile ad abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 627 del 27 settembre 2021, ha ricordato che la disciplina in materia prevede, per il cittadino italiano emigrato all’estero, che, già in occasione del primo acquisto immobiliare, le agevolazioni “prima casa” possano essere applicate a condizione che l’immobile acquistato costituisca la “prima casa” nel territorio italiano. Non è necessario che il contribuente stabilisca, entro 18 mesi, la propria residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che, coerentemente con la disciplina che prevede la possibilità di fruire delle agevolazioni “prima casa” in occasione del primo acquisto immobiliare, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale non è necessario che il contribuente adempia l’obbligo di adibire ad abitazione principale il nuovo immobile acquistato. Tale obbligo, come quello di trasferire la residenza nel Comune di ubicazione del nuovo immobile, non possono essere imposti al cittadino che vive stabilmente all’estero e che, pertanto, si trova nell’impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il chiarimento già fornito in precedenza secondo il quale la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.