Un lavoratore dipendente in uno Stato dell’Unione Europea, che ha chiuso il contratto di lavoro nel 2023, può aprire una partita IVA in Italia nel 2024 e operare come lavoratore autonomo per il suo ex datore di lavoro, senza essere escluso dal regime forfetario. L’esclusione dal regime per le attività svolte prevalentemente verso ex datori di lavoro non si applica, poiché il rapporto di lavoro precedente non era legato al territorio italiano. Anche la preclusione basata sul superamento della soglia di 30.000 euro di reddito non è rilevante, dato che l’attività di lavoro dipendente è stata cessata all’estero e una nuova attività è iniziata in Italia nel 2024. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 50/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario anche per lavoratore UE
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime forfetario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014, è destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che soddisfano determinati requisiti. Le cause di esclusione sono specificate al comma 57, lettera d)-bis e lettera d)-ter. La lettera d)-bis esclude dal regime le persone fisiche la cui attività è svolta prevalentemente verso datori di lavoro con cui sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. La lettera d)-ter esclude coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
L’obiettivo della causa ostativa prevista nella lettera d)-bis è prevenire trasformazioni artificiali di lavoro dipendente in lavoro autonomo. Tuttavia, nel caso in questione, l’Agenzia ha rilevato che non si applicano queste preclusioni. Poiché il professionista instaura un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con cui aveva un rapporto di lavoro dipendente all’estero, non vi è alcun legame artificioso con il territorio italiano.
Cessato il lavoro fuori dall’Italia si può aprire partita IVA italiana
Nonostante il contribuente abbia avuto redditi superiori a 30.000 euro nel 2023, la cessazione del contratto di lavoro estero entro dicembre 2023 elimina la causa di esclusione relativa al tetto dei compensi. In conclusione, se tutti i requisiti normativi sono soddisfatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il lavoratore, una volta chiuso il contratto di lavoro dipendente estero, aperta la partita IVA per svolgere l’attività autonoma e acquisita la residenza in Italia, possa applicare il regime forfetario a partire dal 2024.