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4 Febbraio 2017

Legge di Bilancio 2017: agevolazioni per alberghi, ricerca e sviluppo, acquisti di macchinari, investimenti in start-up innovative

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Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.

Tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte con la Legge di bilancio per il 2017, ricordiamo:

  • la conferma per gli anni 2017 e 2018 del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, istituito con il Decreto Legge n. 83 del 2014 (articolo 1, comma 4, Legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura più elevata del 65 % a condizione che gli interventi per i quali è concesso abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ed acquisto di mobili. Possono ora beneficiare della misura agevolativa in questione anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono stati realizzati gli interventi.
  • la modifica della disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto Legge n. 145 del 2013 (articolo 1, comma 15, Legge n. 232/2016). Secondo le nuove regole, gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo potranno essere effettuati fino al 31 dicembre 2020 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2019). La misura del credito d’imposta, inoltre, è ora prevista, per tutte le tipologie di investimenti, al 50 % delle spese incrementali rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015 (prima la misura generale era del 25 % ed era del 50 % soltanto per alcune tipologie di investimenti). Il credito d’imposta in questione può essere riconosciuto anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia in caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Paesi dell’Unione Europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è possibile attuare uno scambio di informazioni nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Inoltre, l’importo massimo annuale del credito d’imposta che può essere riconosciuto a ciascun beneficiario è stato portato da 5 a 20 milioni di Euro. Tra le spese ammissibili ai fini del riconoscimento di tale credito d’imposta sono comprese tutte le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (e non soltanto le spese per il personale altamente qualificato). E’ stato, infine, chiarito che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati sostenuti i costi per il quale è concesso.
  • l’innalzamento del limite massimo degli utili conseguiti annualmente che deve essere rispettato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affinché possano accedere alle agevolazioni fiscali loro riservate. In particolare, tale limite è stato innalzato da 250.000 Euro a 400.000 Euro (articolo 1, comma 50, Legge n. 232/2016).
  • la proroga fino al 31 dicembre 2018 del termine per la concessione di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, previsti dal Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (articolo 1, comma 52, Legge n. 232/2016). Si tratta di una proroga di due anni della cosiddetta “Nuova Sabatini”. Inoltre, per favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e per incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, le imprese di micro, piccola e media dimensione potranno accedere a tali finanziamenti per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità quella di realizzare investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55, Legge n. 232/2016).
  • la previsione di nuovi incentivi per coloro che si occupano di distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale. In particolare, in base alle nuove regole, gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, comprese le Onlus, che acquisteranno in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e non, potranno beneficiare di un contributo fino al 15 % del prezzo di acquisto, per un importo massimo di 3.500 Euro annui (articolo 1, comma 59, Legge n. 232/2016). Il contributo sarà corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (articolo 1, comma 60, Legge n. 232/2016). Le imprese importatrici o costruttrici di tali beni mobili rimborseranno al venditore l’importo del contributo e recupereranno l’importo nella forma del credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’Irpef operate nella qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva dovute, anche in acconto, per l’esercizio nel quale è stato effettuato l’acquisto (articolo 1, comma 61, Legge n. 232/2016).
  • il rafforzamento delle agevolazioni per coloro che effettuano investimenti nelle start-up innovative. Dal 2017, è previsto l’innalzamento dell’investimento massimo detraibile dall’Irpef fino ad un importo di 1.000.000 di Euro. Il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è stato aumentato da due a tre anni. Inoltre, la percentuale dell’investimento considerata, sia ai fini delle detrazioni Irpef che delle deduzioni Ires, è aumentata al 30 % del totale per tutte le tipologie di start-up innovative beneficiarie degli investimenti (articolo 1, comma 66, Legge n. 232/2016). L’atto costitutivo delle start-up innovative sarà, altresì, esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria (articolo 1, comma 69, Legge n. 232/2016).
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