E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).
Evidenziamo qui diverse novità di rilevanza fiscale e non:
- INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI (articolo 1, commi 288, 289 e 290, Legge n. 160 del 2019). E’ previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e prestazione di servizi abbiano diritto ad un rimborso in denaro. Si rinvia ad un successivo Decreto dell’Economia e delle Finanze con il quale saranno stabilite le condizioni e le modalità attuative di tale misura e saranno individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.
- ESENZIONE PAGAMENTO CANONE TV (articolo 1, comma 355, Legge n. 160 del 2019). Dal 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 Euro annui, che non siano conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per i collaboratori domestici, colf e badanti (specifica introdotta con la Legge di Bilancio per il 2020), è abolito il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per l’apparecchio televisivo situato nel luogo di residenza.
- SENTENZE CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO (articolo 1, comma 431, Legge n. 160 del 2019). E’ stabilito che sulle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Quindi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento in esecuzione di tale pronunce non sono considerate indennità tassabili.
- ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE (articolo 1, comma 630, Legge n. 160 del 2019). Dal 1° ottobre 2020, è esclusa l’applicazione dell’accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli che appartengono alla categoria euro 3 ed inferiori. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, l’esclusione riguarda i veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
- ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI (articolo 1, comma 631, Legge n. 160 del 2019). Sono state rimodulate ed innalzate le aliquote dell’accusa gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.
- VEICOLI AZIENDALI (articolo 1, commi 632 e 633, Legge n. 160 del 2019). E’ stata modificata la tassazione dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti in modo tale da essere agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica. Attualmente il reddito in natura tassabile al dipendente era pari al 30 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle Aci. Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, invece, sono previste percentuali differenti: per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dalle tabelle Aci; per i veicoli con emissione di anidride carbonica superiore a 60 grammi per chilometro, ma non a 160 grammi per chilometro, la suddetta percentuale è elevata al 30 %; per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 grammi per chilometro, ma non a 190 grammi per chilometro, la percentuale è elevata al 40 % per il 2020 (ed al 50 % dal 2021); per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro, si assumerà la percentuale al 50 % per il 2020 (ed al 60 % dal 2021). Resta ferma la disciplina previgente per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
- BUONI PASTO (articolo 1, comma 677, Legge n. 160 del 2019). Nuove regole per la tassazione dei buoni pasto. La quota non tassata dei buoni pasto, se erogati in formato elettronico, è elevata da 7 a 8 Euro, mentre, se sono erogati in forma diversa, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4 Euro.
- IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (articolo 1, comma 678, Legge n. 160 del 2019). Con le nuove disposizioni della Legge di Bilancio per il 2020 sono state chiarite le modalità di applicazione dell’imposta sui servizi digitali che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 ed è stata stabilita l’applicazione dell’imposta direttamente a partire dal 1° gennaio 2020. Inoltre, è stato precisato che la disciplina verrà abrogata alla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.
- IVIE E IVAFE (articolo 1, commi 710 e 711, Legge n. 160 del 2019). E’ previsto che dal 2020 siano soggetti all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ed all’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero (IVAFE), oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, residenti in Italia, che siano tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
- OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SECONDO LA NORMATIVA FATCA (articolo 1, commi 722 e 723, Legge n. 160 del 2019). La Legge di Bilancio per il 2020 prevede una semplificazione degli obblighi degli intermediari finanziari riguardanti l’applicazione della normativa Fatca. In base alle nuove disposizioni, le istituzioni finanziarie operanti in Italia, nel caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la data di nascita dei soggetti titolari di tali conti correnti; richiedere loro, almeno una volta all’anno, il codice fiscale statunitense mancante ed effettuare su tali soggetti un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali. Dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie in questione che assolvono agli obblighi predetti non si applicheranno le sanzioni previste per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.