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11 Febbraio 2022

Legge di Bilancio per il 2022: pubblicati i primi chiarimenti sulle imposte indirette.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare (la Circolare n. 3 del 4 febbraio 2022) con la quale ha fornito i primi chiarimenti riguardo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022 in materia di Iva, di imposte di registro, ipotecaria, catastale e di imposta di bollo.

La Circolare è suddivisa in tre diversi paragrafi: il primo paragrafo riguarda le novità normative in materia di imposte indirette; il secondo paragrafo riguarda altre disposizioni di rilevanza comune per le imposte dirette ed indirette; il terzo paragrafo è destinato alle misure di proroga che sono state adottate con riferimento alle imposte indirette.

Più in particolare, nell’ambito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2022 nella disciplina delle imposte indirette, sono forniti chiarimenti riguardanti:

  • l’aliquota Iva ridotta da applicare ai prodotti di igiene intima femminile;
  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul trasferimento di beni immobili strumentali nella cessione d’azienda.

Riguardo alle disposizioni comuni alle imposte dirette ed indirette, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina relativa alla sospensione dei termini di versamento per le federazioni, le società e le associazioni sportive. Si tratta di nuove regole che non corrispondono pienamente alla sospensione dei versamenti prevista per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 dal Decreto “Cura Italia”. Infatti, mentre la seconda sospensione riguardava tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, questa nuova sospensione trova applicazione a tali soggetti soltanto se operano nell’ambito di competizioni sportive di interesse nazionale in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022.

Ulteriori chiarimenti sono forniti sull’ambito oggettivo di tale sospensione. Ad esempio, non sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’Irap. Sono, inoltre, da escludere dalla sospensione i versamenti conseguenti ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ed i versamenti delle somme da ravvedimento effettuato nel periodo della sospensione. Devono, invece, considerarsi inclusi nella nuova sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni.

In riferimento alle proroghe di disposizioni riguardanti le imposte indirette, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano:

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