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10 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2022: le nuove regole per i termini degli adempimenti tributari.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ecco le novità riguardo ai termini di adempimento degli obblighi tributari.

Nuove regole per le cartelle di pagamento notificate nel primo periodo del nuovo anno (articolo 1, comma 913, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in 180 giorni dalla notificazione.

Prorogato, quindi, l’allungamento del termine di adempimento già previsto per le cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre 2021 ed il 31 dicembre 2021. Ricordiamo che il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica della cartella.

Il differimento opera anche ai fini dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel termine stabilito, ed ai fini dell’articolo 50, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, nel periodo di differimento previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022 (180 giorni dalla notifica della cartella) non possono essere disposte azioni esecutive o cautelari e non decorrono gli interessi di mora.

Nuove regole anche per i termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti (articolo 1, commi da 927 a 944, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

Le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2022 introducono dei nuovi principi di disciplina della sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o in caso di infortunio avvenuto per causa violenta da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Le nuove regole trovano applicazione a tutti i casi di infortunio, anche se non avvenuti in occasione di lavoro, ed a tutte le malattie anche non collegate al lavoro.

Il libero professionista è la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Quindi, la disciplina in questione riguarda soltanto i professionisti per i quali è previsto un Ordine di appartenenza.

Le nuove regole si applicano ai termini stabiliti in favore della Pubblica Amministrazione con carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o per un intervento chirurgico, o in caso di cure domiciliari sostitutive del ricovero in ospedale che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità potrà essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.

I termini per l’adempimento suddetto sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La sospensione opera in caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La sospensione dei termini tributari si verifica soltanto se tra il libero professionista ed il cliente sussiste un mandato professionale con data certa antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio delle cure domiciliari.

Le nuove regole valgono anche in caso di parto prematuro della libera professionista. I termini sono sospesi dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.

Sospensione dei termini anche in caso di interruzione della gravidanza. La sospensione opera fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

La sospensione dei termini, inoltre, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista purché esista un mandato professionale tra le parti con data antecedente al decesso. La sospensione, in questo caso, opera per sei mesi dalla data del decesso.

Le nuove regole trovano applicazione anche nel caso in cui il libero professionista eserciti la professione in forma associata o societaria, qualora il numero dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre o il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributo il cui pagamento sia stato sospeso in base a questa nuova disciplina si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla data della scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

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