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13 Gennaio 2018

Legge di Bilancio per il 2018: al via la web tax ed altre novità fiscali

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.

Evidenziamo qui alcune delle numerose novità fiscali:

  • l’istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali (la cosiddetta “web tax”) in relazione alle prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime forfettario ed al regime fiscale di vantaggio, e nei confronti delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia (articolo 1, comma 1011, Legge n. 205/2017). Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione (articolo 1, comma 1012, Legge n. 205/2017). L’imposta in questione sarà applicata con un’aliquota del 3 % sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni suddette, al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica, inoltre, nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità (articolo 1, comma 1013, Legge n. 205/2017). L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni suddetto. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo (articolo 1, comma 1014, Legge n. 205/2017). La disciplina di tale nuova imposta troverà applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2018) con il quale dovranno essere individuate le prestazioni di servizi assoggettate al nuovo tributo (articolo 1, comma 1017, Legge n. 205/2017). Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi a tale imposta, inoltre, troveranno applicazioni le disposizioni che regolano l’Iva, in quanto compatibili (articolo 1, comma 1016, Legge n. 205/2017).
  • l’applicazione anche nel 2018 della riduzione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato da 100 Euro a 90 Euro (articolo 1, comma 1147, Legge n. 205/2017).
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e per la relativa documentazione (articolo 1, comma 996, Legge n. 205/2017).
  • il rinvio dal 1° gennaio al 1° settembre del 2018 dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per gli acquisti di beni di valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 Euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea (acquisti effettuati nell’ambito, quindi, del tax free shopping). La novità è prevista all’articolo 1, comma 1088, della Legge n. 205/2017.

 

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