E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.
Evidenziamo qui alcune delle novità fiscali relative a contributi e crediti d’imposta riconosciuti ai contribuenti:
- l’applicazione anche per il 2018 del bonus per l’acquisto di strumenti musicali (articolo 1, comma 643, Legge n. 205/2017). Si ricorda che il contributo è riconosciuto nella misura del 65 % del prezzo finale di acquisto dello strumento musicale, entro un limite massimo di 2.500 Euro. Lo strumento musicale deve essere nuovo e coerente con il corso di studi frequentato. In particolare, tale agevolazione è riconosciuta agli studenti iscritti, ed in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, ai licei musicali ed ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento ed ai corsi di diploma di primo e secondo livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- l’estensione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (articolo 1, comma 17, Legge n. 205/2017).
- l’istituzione di un credito d’imposta in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nel quale operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel 2018 (articolo 1, comma 46, Legge n. 205/2017). Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo nel quale è occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (articolo 1, commi 46 e 48, Legge n. 205/2017). Tale credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000 Euro per ciascun beneficiario e per attività di formazione che siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali e territoriali (articolo 1, comma 47, Legge n. 205/2017). In questo ambito, non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (articolo 1, comma 49, Legge n. 205/2017). Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese ed in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Inoltre, tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (articolo 1, comma 50, Legge n. 205/2017). Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 Euro (articolo 1, comma 53, Legge n. 205/2017).
- l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese culturali e creative, nella misura del 30 % dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi (articolo 1, comma 57, Legge n. 205/2017). In particolare, si considerano imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati. E’ stato indicato come limite di spesa 500.000 Euro per l’anno 2018 ed un milione di Euro per ciascuno degli anno 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- il riconoscimento di un credito d’imposta alle piccole e medie imprese che, successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Il credito d’imposta è riconosciuto in caso di ottenimento del’ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo di 500.000 Euro, nella misura del 50 % dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la finalità suddetta (articolo 1, comma 89, Legge n. 205/2017).
- il riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Tale credito d’imposta è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36 % delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti (articolo 1, comma 96, Legge n. 205/2017). Il credito d’imposta è, inoltre, riconosciuto entro l’importo massimo annuale di 20.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di Euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (articolo 1, comma 97, Legge n. 205/2017).
- il riconoscimento, dal 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, di un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio ed alle eventuali spese di locazione (articolo 1, comma 319, Legge n. 205/2017). Tale credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 Euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 Euro per gli altri esercenti.
- il riconoscimento a tutte le imprese di un contributo, sotto forma di credito d’imposta (il cosiddetto “sport bonus”), nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 % delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (articolo 1, comma 363, Legge n. 205/2017). Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (articolo 1, comma 364, Legge n. 205/2017).
- il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro ed alla Lega nazionale dilettanti, nella misura del 12 % dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, sino ad un massimo di 25.000 Euro (articolo 1, comma 352, Legge n. 205/2017).
- il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni bancarie che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità, nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 ed a condizione che le erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito di attività non commerciali (articolo 1, comma 201, Legge n. 205/2017).
- l’incremento delle risorse di 200 milioni di Euro per il 2018 e di 100 milioni di Euro per il 2019 per finanziare il credito d’imposta, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016, per le imprese che effettuano l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, comma 892, Legge n. 205/2017).