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4 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: definizione agevolata per chi versa in difficoltà economica

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede una nuova possibilità di definizione agevolata dei debiti per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184 e seguenti, Legge n. 145/2018).

Il sistema di definizione agevolata riguarda i debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e di contributi previdenziali spettanti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

I debitori che potranno beneficiare di tale definizione agevolata sono i debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 Euro.

Coloro che si trovano in tale situazione possono estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e gli interessi di mora o, in riferimento ai debiti previdenziali, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive.

Le somme da versare per l’estinzione dei debiti sono le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, nella misura pari al:

  • 16 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 Euro;
  • 20 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 Euro e non superiore a 12.500 Euro;
  • 35 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 Euro (ma non a 20.000 Euro).

Sono, inoltre, dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste, inoltre, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, sia stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 3 del 2012. In questo caso, sarà necessario versare il 10 % delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi. Alla dichiarazione di adesione dovrà essere allegata una copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.

Per accedere alla procedura è necessario che il debitore manifesti all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata con un’apposita dichiarazione da rendere entro il 30 aprile 2019.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure nelle seguenti rate:

  • una rata dell’importo pari al 35 % da versare entro il 30 novembre 2019;
  • una rata dell’importo pari al 20 % da versare entro il 31 marzo 2020;
  • una rata dell’importo pari al 15 % da versare entro il 31 luglio 2020;
  • una rata dell’importo pari al 15 % da versare entro il 31 marzo 2021;
  • una rata dell’importo pari al restante 15 % da versare entro il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano a partire dal 1° dicembre 2019 gli interessi al tasso del 2 % annuo.

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione e quello delle singole rate, oltre al giorno ed al mese di scadenza di ciascuna di tali rate. Entro la medesima data, l’agente della riscossione comunicherà l’eventuale mancanza di requisiti per accedere alla procedura e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.

Qualora manchino i requisiti per accedere alla nuova procedura o siano stati indicati nella dichiarazione di adesione dei debiti non ammessi a tale definizione agevolata, i debiti che siano definibili attraverso la procedura di definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 sono automaticamente inclusi in essa. Sarà, quindi, indicato l’importo totale delle somme dovute, ripartito in 17 rate. La prima rata, di importo pari al 30 %, scadrà il 30 novembre 2019. Il restante 70 % sarà ripartito nelle rate successive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.

I debiti definibili con questa nuova procedura potranno essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni di adesione alle due precedenti procedure di “rottamazione” delle cartelle esattoriali per le quali il debitore non abbia perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti che siano stati già eseguiti in virtù delle precedenti dichiarazioni di adesione non potranno essere restituiti e saranno comunque computati ai fini della nuova procedura di definizione agevolata.

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