E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.
Evidenziamo qui alcune misure relative all’acquisto di veicoli nuovi.
E’ riconosciuto un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021, un veicolo M1 (veicolo progettato e costruito per il trasporto delle persone avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 Euro Iva esclusa. Il veicolo nuovo acquistato deve essere caratterizzato da basse emissioni inquinanti (sostanzialmente il contributo riguarda l’acquisto di autoveicoli elettrici o ibridi). Qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, è previsto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per km (6.000 Euro di contributo fino a 20 grammi di biossido di carbonio emessi per km; 2.500 Euro di contributo per un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per km compreso tra 21 e 70). In assenza di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, è previsto un contributo di entità inferiore. In particolare, il contributo è di 4.000 Euro, in caso di un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per km inferiore a 20, e di 1.500 Euro, in caso di un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per km compreso tra 21 e 70 (articolo 1, comma 1031, Legge n. 145/2018). Il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo (articolo 1, comma 1032, Legge n. 145/2018). Entro 15 giorni dalla data di consegna dei veicolo nuovo, il venditore deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (articolo 1, comma 1034, Legge n. 145/2018). Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale (articolo 1, comma 1036, Legge n. 145/2018). Sono le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo nella forma del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 1037, Legge n. 145/2018).
La Legge di Bilancio per il 2019 prevede, altresì, una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Tale detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 Euro. La detrazione è applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 1, comma 1039, Legge n. 145/2018).
Inoltre, con la Legge di Bilancio per il 2019, è stata introdotta un’imposta in caso di acquisto di veicoli più inquinanti. Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, ed immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 (veicolo progettato e costruito per il trasporto delle persone avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica deve pagare un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che eccedono la soglia di 160 grammi al km. In particolare, è prevista l’applicazione di un’imposta di 1.100 Euro in caso di un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro compreso tra 161 e 175, un’imposta di 1.600 Euro in caso di un numero di grammi al km compreso tra 176 e 200, un’imposta di 2.000 Euro in caso di un numero di grammi al km compreso tra 201 e 250 ed un’imposta di 2.500 Euro nel caso di un numero di grammi al km superiore a 250 (articolo 1, comma 1042, Legge n. 145/2018). La medesima imposta è dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in uno Stato estero (articolo 1, comma 1043, Legge n. 145/2018).
La Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto, infine, un incentivo per coloro che nel 2019 acquistano un motociclo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica. In particolare, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11 kw, delle categorie L1 e L3, e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie del quale siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 % del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 Euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2 (articolo 1, comma 1057, Legge n. 145/2018). Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (articolo 1, comma 1058, Legge n. 145/2018). Il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (articolo 1, comma 1060, Legge n. 145/2018). Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo provvederanno a rimborsare al venditore l’importo del contributo e recupereranno tale importo come credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’Iva (articolo 1, comma 1061, Legge n. 145/2018).