NULL
Altre Novità
18 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: introdotta una nuova web tax

Scarica il pdf

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Con la Legge di Bilancio per il 2019 è stata istituita l’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (articolo 1, commi 35 e seguenti, Legge n. 145/2018).

Devono versare l’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 di Euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali realizzati nel territorio italiano non inferiore a 5.500.000 Euro.

Riguardo ai servizi digitali dai quali derivano i ricavi assoggettati all’imposta, questi sono:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi ed al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

L’importo dovuto si ottiene applicando l’aliquota del 3 % all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo d’imposta in ciascun trimestre.

I soggetti che devono versare l’imposta devono farlo entro il mese successivo a ciascun trimestre. Inoltre, devono presentare la dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio italiano e di un numero identificativo ai fini dell’Iva, che, nel corso di un anno solare, realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta devono fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Con un Decreto successivo adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno stabilite le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali. Inoltre, con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.

La Legge di Bilancio per il 2019 ha abrogato le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2018 che prevedevano la “web tax”.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto