E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.
Evidenziamo qui, in particolare, l’introduzione di un nuovo CREDITO D’IMPOSTA.
La Legge di Bilancio per il 2019, infatti, prevede (articolo 1, commi 156 e seguenti, Legge n. 145/2018) un credito d’imposta per le EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 per INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI ai fini:
- della BONIFICA AMBIENTALE, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici;
- della PREVENZIONE e del RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO;
- della REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PARCHI E AREE VERDI ATTREZZATE;
- del RECUPERO DI AREE DISMESSE DI PROPRIETA’ PUBBLICA.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate.
Il credito d’imposta, inoltre, è riconosciuto:
- alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nei limiti del 20 % del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
E’ riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi interessati dalla misura siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. I progetti per il cui finanziamento vengono effettuate le erogazioni liberali devono comunque essere presentati dagli enti proprietari dei beni.
Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Nelle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2019 che regolano tale misura agevolativa, è stabilito, altresì, che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, compresi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, devono comunicare mensilmente al Ministero dell’Ambiente l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Devono anche provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare e della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web istituzionale, in una pagina dedicata a questo e facilmente individuabile, ed in un apposito portale, gestito dal Ministero, nel quale sono contenute tutte le informazioni sull’intervento, sui fondi pubblici assegnati, sull’ente responsabile del bene, sulla fruizione del credito d’imposta.
Con un successivo Decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuate le disposizioni di attuazione di tale credito d’imposta.