Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.
Ecco alcuni nuovi bonus introdotti con la Legge di Bilancio per il 2021:
- BONUS IDRICO (articolo 1, commi 61 a 65, Legge n. 178 del 2020). E’ prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di Euro per il 2021. Questo Fondo è specificamente destinato a finanziare il “bonus idrico” che sarà riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus in questione è dell’importo di 1.000 Euro e dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Tale bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del valore dell’ISEE. Le modalità ed i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio in questione saranno definiti con un Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021.
- BONUS CHEF (articolo 1, commi da 117 a 123, Legge n. 178 del 2020). E’ riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 6.000 Euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall’entra in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura in questione, con particolare riguardo alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca ed all’effettuazione dei controlli.
- BONUS OCCHIALI E LENTI A CONTATTO (articolo 1, commi da 437 a 439, Legge n. 178 del 2020). Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Coronavirus, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo apposito per la tutela della vista, con una dotazione di cinque milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse di tale Fondo verranno utilizzate per l’erogazione in favore dei membri dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 Euro annui di un contributo, nella forma di voucher una tantum, dell’importo di 50 Euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Con un Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i criteri, le modalità ed i termini per l’erogazione di tale contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal suddetto Fondo.
- BONUS GIORNALI E RIVISTE (articolo 1, commi 612 e 613, Legge n. 178 del 2020). Per sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, per il 2021 ed il 2022, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 Euro che già beneficiano del contributo di 500 Euro per l’acquisto di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici (in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2020) è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 Euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo in questione è utilizzabile per acquisti on line o presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno definite le disposizioni di attuazione di questa misura.
- BONUS SMARTPHONE (articolo 1, commi da 623 a 625, Legge n. 178 del 2020). Per ridurre il divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza, ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 Euro annui e con almeno uno dei componenti iscritti ad un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività, come uno smartphone, per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le stesse finalità. Si tratta di un beneficio che può essere riconosciuto ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di Euro per il 2021. Per consentire la concessione di tale bonus, è stata prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di Euro per l’anno 2021 che dovrà essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno definite le modalità di accesso a tale beneficio.
- BONUS ACQUA POTABILE (articolo 1, commi da 1087 a 1089, Legge n. 178 del 2020). Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori in plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche, ma anche agli esercenti attività d’impresa, arte o professione ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 Euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 Euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta. Le informazioni sugli interventi effettuati per beneficiare del credito d’imposta dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA, analogamente a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.