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8 Gennaio 2021

Legge di Bilancio per il 2021: sì ad agevolazioni per interventi edilizi e riduzione canone di locazione

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.

Ecco alcune misure agevolative in favore di interventi edilizi e di accordi di riduzione del canone di locazione:

  • DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI (articolo 1, commi da 58 a 60, Legge n. 178 del 2020). Sono stati prorogati a tutto il 2021 l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica, il bonus per le ristrutturazioni edilizie, il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata destinati all’arredo di immobili ristrutturati ed il bonus facciate, riconosciuto nella misura del 90 % per il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici. In particolare, per gli interventi di recupero edilizio, la detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 50 % e tra gli interventi agevolabili è previsto anche quello di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per il “bonus mobili” è previsto un innalzamento da 10.000 Euro a 16.000 Euro del tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione.
  • SUPERBONUS (articolo 1, commi da 66 a 68, Legge n. 178 del 2020). E’ stata prorogata la misura del “Superbonus” fino al 30 giugno 2022. Le detrazione per le spese sostenute nel 2022 potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, anziché cinque. Sono ora compresi tra gli edifici che possono accedere alla detrazione in questione gli edifici privi di Attestato di Prestazione Energetica purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Rientrano nell’ambito di applicazione del “Superbonus” anche gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. Inoltre, gli interventi su impianti solari fotovoltaici possono beneficiare della misura agevolativa anche se effettuati su strutture pertinenziali agli edifici. Rientrano nell’ambito di applicazione della misura gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e per la coibentazione del tetto. Per i lavori condominiali, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 se alla prima data siano stati effettuati lavori per almeno il 60 % dell’intervento complessivo. Nel caso di Iacp, la detrazione del 110 % potrà essere applicata anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 sia stato ultimato almeno il 60 % dei lavori. Ancora, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuta la detrazione del 110 %, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo ed in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, se l’installazione è eseguita congiuntamente a uno degli interventi ammessi al “Superbonus” e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 Euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 Euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione viene applicata ad una sola colonnina di ricarica per ciascuna unità immobiliare.
  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PROPRIETARI CHE APPLICANO RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE (articolo 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178 del 2020). Per l’anno 2021, al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, qualora venga applicata una riduzione del canone di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 % della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 Euro per ciascun locatore. Per accedere al contributo, il locatore dovrà comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione ed ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, dovranno essere individuate le modalità di attuazione delle disposizioni che introducono questo contributo.
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