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13 Gennaio 2023
4 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2023: le novità per i coltivatori di terreni.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Evidenziamo qui le novità che riguardano coloro che coltivano o acquistano terreni.

ESTENSIONE DELL’ESENZIONE IRPEF DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (articolo 1, comma 80, Legge n. 197 del 2022).

Estesa al 2023 l’esclusione dei redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell’Irpef.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI D’ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (articolo 1, commi da 107 a 109, Legge n. 197 del 2022).

La rideterminazione dei valori di acquisto vale per le partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è ora previsto, in particolare, che può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre del 2022, a condizione che tale valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (comma 107).

L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16 % del valore certificato da un’apposita perizia di stima che deve essere fatta redigere ed asseverare entro il termine del 15 novembre 2023 (commi 109 e 108). L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo dal 15 novembre 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo, da versarsi contestualmente (comma 108).

AGEVOLAZIONI PER I TERRENI ACQUISTATI DA UNDER 40 (articolo 1, comma 110, Legge n. 197 del 2022).

Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina sono estese agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Le agevolazioni in questione consistono nell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecaria e nell’applicazione dell’aliquota dell’1 % per l’imposta catastale.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI TERRENI MONTANI (articolo 1, comma 111, Legge n. 197 del 2022).

In base a questa nuova disposizione, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Le stesse agevolazioni trovano applicazione anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni ed a favore di cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

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