Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Quali novità per la definizione delle controversie tributarie?
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (articolo 1, commi da 186 a 205, Legge n. 197 del 2022). Secondo le nuove disposizioni, le controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o di chi ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (comma 186).
Nel caso in cui il ricorso pendente riguardi il primo grado di giudizio, è riconosciuta la possibilità di definire la controversia mediante il pagamento del 90 % del valore della controversia (comma 187).
Se poi vi è stata una soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 % del valore della controversia in caso di soccombenza nel giudizio di primo grado e con il pagamento del 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 188).
Se vi è stato accoglimento parziale del ricorso, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero riguardo alla parte dell’atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta suindicata per la parte dell’atto annullata (comma 189).
Inoltre, le controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia fiscale è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia (comma 190).
Per le controversie relative soltanto alle sanzioni non collegate al tributo è prevista la possibilità della definizione mediante il pagamento del 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio depositata alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e mediante il pagamento del 40 % del valore della controversia negli altri casi. Se le controversie riguardano sanzioni collegate a tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito, anche con modalità diverse da tale definizione agevolata (comma 191).
La definizione agevolata in questione riguarda comunque le controversie per le quali il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva (comma 192).
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell’apposita domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Inoltre, nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 Euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E’ esclusa la possibilità di compensazione nel modello F24. Nel caso di pagamento rateale delle somme dovute, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell’apposita domanda di definizione agevolata e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata da pagare entro il 30 giugno 2023. Qualora, poi, non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 194).
Secondo quanto precisato nella nuova disciplina, le controversie definibili non vengono di per sé sospese. Esse vengono sospese soltanto se il contribuente presenta un’apposita richiesta al Giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, la controversia viene sospesa fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente deve depositare presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia una copia della domanda di definizione agevolata presentata e del versamento degli importi dovuti per la definizione o della prima rata (comma 197). Nelle controversie pendenti per le quali sia effettuato dal contribuente tale deposito, il processo viene dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 198).
E’ previsto comunque che per le controversie definibili siano sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali ed i termini di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 ed il 31 luglio 2023 (comma 199).
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le stesse modalità previste per la notifica degli atti processuali ed il provvedimento di diniego della definizione agevolata è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia (comma 200). Per i processi che siano già stati dichiarati estinti, l’eventuale diniego della definizione agevolata è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione (comma 201).
Con uno o più Provvedimenti del Direttore della competente Agenzia fiscale saranno stabilite le modalità di attuazione di tale disciplina (comma 203). Infine, ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione di tale procedura di definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali sia parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (comma 205).
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (articolo 1, commi da 206 a 212, Legge n. 197 del 2022). In alternativa della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2023, le controversie che siano pendenti alla data di entrata in vigore della Legge stessa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo, con applicazione delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre che degli interessi e degli eventuali accessori (comma 207).
Il versamento delle somme dovute o, nel caso di rateizzazione, della prima rata dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Il versamento rateale degli importi dovuti può avvenire con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la possibilità della compensazione in modello F24 (comma 208). In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla definizione agevolata e l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni e della sanzione ordinaria, aumentata della metà ed applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 209).
RINUNCIA AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI IN CASSAZIONE (articolo 1, commi da 213 a 218, Legge n. 197 del 2022). In alternativa alla definizione agevolata disciplinata ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge stessa dinanzi alla Corte di Cassazione nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio (comma 213). Tale definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto per legge, gli interessi e gli eventuali accessori (comma 214).
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo tra le parti (comma 215). E’ esclusa la possibilità di compensazione in modello F24 e non è riconosciuto comunque alcun diritto alla restituzione delle somme già versate (comma 216).