Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Evidenziamo qui le nuove misure relative allo stralcio totale e parziale ed alla rottamazione delle cartelle di pagamento ed alla rateizzazione dei versamenti ripresi dopo la sospensione disposta nel settore dello sport.
STRALCIO DEI CARICHI FINO A 1.000 EURO (articolo 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197 del 2022). E’ previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate (comma 222).
Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. L’annullamento non opera, invece, con riferimento al capitale ed alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti (comma 227).
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento in questione riguarda soltanto gli interessi (comma 228).
Gli enti creditori in questo secondo tipo di annullamento possono comunque decidere di non applicare la procedura di stralcio dei carichi con un provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e comunicato entro la stessa data all’agente della riscossione (comma 229).
Dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 fino al 31 marzo 2023 è prevista la sospensione della riscossione dell’intero ammontare dei debiti interessati dalla procedura di annullamento e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora (comma 230).
ROTTAMAZIONE QUATER (articolo 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197 del 2022). I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza la corresponsione delle somme richieste a titolo di interessi e di sanzioni e degli interessi di mora o delle sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio e con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (comma 231).
Il pagamento di tali somme dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o nel numero di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna dell’importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2023 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 (comma 232). In caso di pagamento rateale, saranno dovuti, dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 % annuo (comma 233).
Il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione la propria volontà di procedere a tale procedura di definizione, rendendo entro il 30 aprile 2023 un’apposita dichiarazione con la quale dovrà anche scegliere il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (comma 235). Nella stessa dichiarazione, il debitore dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione stessa e dovrà assumere l’impegno a rinunciare a tali giudizi (che, a seguito di presentazione di copia della dichiarazione in questione e nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal Giudice). L’estinzione dei giudizi è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati (comma 236).
In caso di mancato o di insufficiente o tardivo pagamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce i suoi effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questi casi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo, per il quale l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero (comma 244).
E’ possibile beneficiare dell’estinzione secondo le procedure predette anche per i debiti per i quali ci si è avvalsi di precedenti strumenti di tregua fiscale (precedenti rottamazioni e la procedura del “saldo e stralcio” per le persone in difficoltà economica), anche quando si sia determinata l’inefficacia di tali precedenti procedure (comma 249).
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’estinzione può trovare applicazione limitatamente agli interessi ed alle somme maturate a titolo di aggio (comma 247).
TEMPI DI PAGAMENTO DEI VERSAMENTI SOSPESI NEL SETTORE DELLO SPORT (articolo 1, commi 160 e 161, Legge n. 197 del 2022). I versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva dovute dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche e che erano stati sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e con scadenza il 22 dicembre 2022, si considereranno tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 o in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, da gennaio 2023. Nel caso di pagamento rateale, è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 % sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata (comma 160).
Qualora si verifichi il mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle predette scadenze, vi sarà la decadenza dal beneficio della rateazione e si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di sanzioni e riscossione (comma 161).
Si tratta di novità che riguardano, come detto, soltanto i versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva, e non anche i versamenti delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail che erano stati in precedenza sospesi.