Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Evidenziamo qui le misure volte a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico.
CREDITI D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (articolo 1, commi da 2 a 9, Legge n. 197 del 2022).
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 45 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023. Il medesimo credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre del 2023 (comma 2).
Inoltre, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, sempre a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 35 % della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (comma 3).
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (comma 4).
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (comma 5).
Tutti i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31 dicembre 2023. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. Sono, altresì, cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 7).
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I crediti d’imposta ceduti sono fruibili dai cessionari con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dai soggetti cedenti e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023 (comma 8).
SUPERBONUS AL 110 % PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI DA PARTE DI ONLUS, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E APS (articolo 1, comma 10, Legge n. 197 del 2022).
La detrazione fiscale del Superbonus al 110 % troverà applicazione anche per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, iscritte negli appositi registri, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili in cui sono realizzati gli interventi “trainanti”, sempre che questi ultimi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli previsti per immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per aree tutelate di interesse paesaggistico. Inoltre, è previsto che, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile su singole unità immobiliari di proprietà di Onlus che offrono servizi socio-sanitari ed assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione spetti al 110 % per gli interventi realizzati fino alla soglia di 200 kW.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE BOLLETTE ENERGETICHE (articolo 1, commi da 11 a 16, Legge n. 197 del 2022).
Previsto l’annullamento, per il primo trimestre del 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 11).
Inoltre, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023 saranno ancora assoggettate all’aliquota IVA del 5 % (comma 13). La stessa aliquota Iva del 5 % avrà applicazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (comma 14).
Anche le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023, saranno assoggettate all’Iva con l’aliquota del 5 % (comma 16).
BONUS SOCIALE PER SPESE RELATIVE AD ENERGIA ELETTRICA E GAS (articolo 1, commi da 17 a 19, Legge n. 197 del 2022).
Per l’anno 2023, saranno ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed alla compensazione per la fornitura di gas naturale prevista dal Decreto Legge n. 185 del 2008 i nuclei familiari con valore ISEE valido nel corso del 2023 fino a 15.000 Euro (comma 17). La soglia è stata, pertanto, incrementata rispetto alla precedente di 12.000 Euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA E DELLA PESCA (articolo 1, commi 45 a 51, Legge n. 197 del 2022).
Alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca ed alle imprese esercenti l’attività agromeccanica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 20 % della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2023, al netto dell’Iva (comma 45).
Il medesimo contributo sarà riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare del 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (comma 46).
Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31 dicembre 2023. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. E’, inoltre, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 47).
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il credito d’imposta sarà utilizzabile dai cessionari con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dai soggetti cedenti e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023 (comma 48).
E’, altresì, stabilito che l’analogo credito d’imposta per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre del 2022 (previsto dal Decreto “Aiuti-bis”) sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31 marzo 2023. Sono, inoltre, disciplinate le ulteriori modalità di utilizzazione e cessione di tale credito d’imposta (comma 51).