Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
La nuova Legge di Bilancio per il 2023 ha istituito per l’anno 2023 un nuovo contributo di solidarietà al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese ed i consumatori (articolo 1, commi da 115 a 121, Legge n. 197 del 2022).
Si tratta di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio italiano, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio italiano tali beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.
Il contributo non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Il contributo è dovuto se almeno il 75 % dei ricavi del 2022 deriva dalle suddette attività (comma 115).
Ma qual’è l’importo del contributo di solidarietà? Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 % sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al 2022 che eccede per almeno il 10 % la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’Ires conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 % del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (comma 116).
Il contributo di solidarietà dovuto deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio del 2022. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dovranno effettuare il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Inoltre, i soggetti che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare potranno effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023 (comma 117).
Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (comma 118).
Sono state apportate anche alcune modifiche alla disciplina prevista per il contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico introdotto nel 2022. Se, per effetto di tali modifiche, l’ammontare del contributo dovuto risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, l’importo residuo dovrà essere versato entro il 31 marzo 2023. Se, invece, il contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal 31 marzo 2023 (comma 121).