Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Evidenziamo qui la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197 del 2022).
In primo luogo, è stata data una definizione delle cripto-attività: una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Quindi, sono state fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività.
E’ stata introdotta, altresì, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, infatti, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, potrà essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che il valore in questione sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 % (comma 133). L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2023 (comma 134). L’imposta sostitutiva, inoltre, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (comma 135).
E’ prevista, inoltre, per i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi annuale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 ed i redditi sulle stesse realizzati, la possibilità di presentare un’istanza di emersione (comma 138).