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4 Marzo 2022
3 Minuti di lettura

E’ legge il Decreto Milleproroghe per il 2022: nuove misure di proroga e sospensione.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, la Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” per il 2022 (Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021).

Tra le novità con rilevanza fiscale, evidenziamo:

  • NUOVA RATEIZZAZIONE DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO IN FAVORE DEI DEBITORI DECADUTI (articolo 2-ter del Decreto Legge n. 228 del 2021). I debitori decaduti da un piano di rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno beneficiare di un nuovo piano di rateazione senza dover prima saldare la rate scadute. Si tratta di una possibilità riconosciuta a coloro che presentano richiesta di rateazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 e che sono decaduti dalla rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (ossia prima che venisse decisa la sospensione dell’attività di riscossione a causa dell’emergenza Coronavirus). Le somme eventualmente già versate restano definitivamente acquisite.
  • SANATORIA PER LE CERTIFICAZIONI 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non verranno applicate le sanzioni, se la trasmissione della Certificazione corretta sia effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario (16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti).
  • NUOVO TERMINE PER L’APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Dall’anno 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Fino ad oggi era previsto che l’approvazione avvenisse entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per quest’anno il termine è differito ulteriormente al 31 maggio 2022, in quanto a tale data è differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022 – 2024 da parte degli enti locali (articolo 3, comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 2021).
  • NUOVA SOSPENSIONE PER I TERMINI RELATIVI ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (articolo 3, comma 5-septies, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Prorogata fino al 31 marzo 2022 la sospensione, disposta con il Decreto “Liquidità” del 2020, dei termini relativi all’applicazione delle agevolazioni fiscali per la prima casa. Si tratta, in particolare, del termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel territorio del Comune nel quale è situato l’immobile acquistato; del termine di un anno per la vendita della casa acquistata in precedenza con i benefici prima casa; del termine di un anno per coloro che hanno venduto la prima casa entro cinque anni e devono comprarne un’altra per non incorrere nella decadenza dai benefici; del termine di un anno per comprare un’altra prima casa ed accedere al bonus previsto per il riacquisto.
  • SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER IL 2021 (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Estesa al 2021 la facoltà dei contribuenti che esercitano attività d’impresa e non adottano i principi contabili internazionali di sospendere fino ad un massimo del 100 % l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato. Tale facoltà è riconosciuta a prescindere dal comportamento adottato nel 2020.
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEGLI ALLEVATORI (articolo 3, comma 6-quater, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Per i soggetti che svolgono attività di allevamento di polli, conigli e maiali nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef che i soggetti operano nella qualità di sostituti d’imposta ed all’Iva. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre del 2022 a dicembre del 2022.
  • PROROGA DELLA DECORRENZA DELLA NUOVA SOGLIA PER L’UTILIZZO DEI CONTANTI (articolo 3, comma 6-septies, del Decreto Legge n. 228 del 2021). Spostata al 1° gennaio 2023 la data a partire dalla quale verrà abbassata a 1.000 Euro la soglia per l’uso del contante. Per tutto l’anno 2022 continuerà ad operare il limite di 2.000 Euro.
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