Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge n. 193 del 16 dicembre 2024. Questo intervento normativo introduce un insieme di disposizioni mirate a rafforzare le opportunità di finanziamento e la nuova legge di mercato per start-up e PMI innovative, ampliando i vantaggi fiscali già esistenti, come previsto anche dalla recente legge n. 162/2024. Tra le novità più significative figura un credito d’imposta dell’8% sulle somme investite.
Focus sulle nuove disposizioni legislative
Il Capo III della legge, attraverso gli articoli 28-33, modifica e integra il quadro normativo delle start-up innovative e degli incubatori certificati, aggiornando in particolare l’articolo 25 del DL n. 179/2012 (Start-up Act). Viene rivista la definizione di start-up innovativa e di incubatore certificato e ridefinito il sistema di incentivi.
Dettagli delle modifiche introdotte
L’articolo 28 introduce nuovi criteri per qualificare una start-up innovativa, che deve rientrare nella categoria delle micro, piccole o medie imprese (Mpmi) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e specifica che l’attività prevalente deve essere lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi a elevato valore tecnologico, escludendo attività di consulenza o agenzia. Inoltre, il testo consente alle start-up innovative di permanere nella sezione speciale del registro imprese fino a sette anni, qualora rispettino requisiti specifici legati alla crescita e allo sviluppo.
Confermata anche l’aliquota del 40% per le detrazioni fiscali sugli investimenti effettuati nel capitale sociale delle start-up innovative, inclusi investimenti tramite organismi collettivi o in imprese che operano in ambito tecnologico ed energetico.
Nuova legge di mercato per le PMI ulteriori info
L’articolo 31 amplia la portata delle agevolazioni fiscali, introducendo un incremento della detrazione dal 50% al 65% per investimenti in regime de minimis. Prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2024, una detrazione del 50% per gli investimenti nelle PMI innovative.
L’articolo 32 introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta dell’8% per incubatori e acceleratori certificati che investono in start-up innovative, a partire dal 2025. Il beneficio è limitato a 500.000 euro annui e soggetto a vincoli di mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.
Infine, l’articolo 33 modifica il regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati da enti previdenziali e fondi pensione, stabilendo soglie minime di investimento nei Fondi di venture capital e garantendo il mantenimento del beneficio per investimenti già effettuati.
Questa legge rappresenta un ulteriore passo avanti nel supporto alle imprese innovative italiane, rafforzando gli strumenti fiscali e normativi a disposizione per attrarre investimenti e promuovere la crescita del settore.