Il Regime dei Forfettari è un regime fiscale agevolato introdotto in Italia per i professionisti e le piccole imprese con ricavi limitati. Il regime prevede un’agevolazione fiscale che consente ai contribuenti di pagare una tassa forfettaria annuale invece di dover calcolare la propria imposta sul reddito in base alle normali regole fiscali.
Dalla circolare n. 10 E dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei forfettari
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n.10 E che fornisce alcune indicazioni sulle regole del Regime dei Forfettari. In particolare, la circolare affronta il problema dei limiti di spesa per l’alloggio dei contribuenti che aderiscono al regime.
Secondo la circolare, i contribuenti che aderiscono al Regime dei Forfettari non possono sostenere spese per l’affitto o l’acquisto di immobili che superino determinati limiti stabiliti dalla legge. In particolare, per l’anno fiscale 2021, il limite massimo per le spese di alloggio è stato fissato a 25.564,57 euro.
Inoltre, la circolare chiarisce che le spese di alloggio sono considerate ai fini del calcolo della tassa forfettaria annuale e che, se superano il limite massimo stabilito, devono essere considerate come reddito imponibile.
In sintesi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma che i limiti per le spese di alloggio dei contribuenti che aderiscono al Regime dei Forfetari sono ancora in vigore e che le spese di alloggio devono essere considerate ai fini del calcolo della tassa forfettaria annuale, con l’obbligo di rispettare i limiti massimi previsti dalla legge.
Dalla risposta n.311/2023 dell’Agenzia delle Entrate
Il Sig. ALFA ha presentato un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del 2000, per chiedere chiarimenti sull’interpretazione della disciplina del regime dei forfetari di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014. Nell’istanza, il contribuente afferma di essere residente in un paese dell’Unione Europea e di voler aprire una partita IVA in Italia. Inoltre, il contribuente dichiara di percepire solo una pensione per raggiunti limiti di età come ex dipendente della Commissione Europea, la quale è esente da tassazione in base al Protocollo n.7 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il contribuente chiede un parere sulla possibilità di avviare un’attività con partita IVA individuale con accesso al regime fiscale agevolato dei forfetari, considerando il suo status di pensionato ex dipendente della Commissione Europea.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il suo parere si basa sull’assunzione acritica che il contribuente sia residente all’estero ai fini fiscali e che acquisisca la residenza in Italia per usufruire del regime dei forfettari. L’Agenzia delle Entrate rammenta inoltre che non spetta a essa accertare la residenza fiscale del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. In ogni caso, il parere riguarda solo la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter, della legge n. 190 del 2014, ovvero se la percezione di una pensione di vecchiaia esente da tassazione in base al Protocollo n.7 allegato al TFUE costituisca un impedimento per l’accesso al regime fiscale agevolato dei forfetari. L’agenzia delle entrate non si esprime sulle altre condizioni necessarie per l’accesso al regime dei forfetari.