La richiesta di inclusione nella lista degli avvocati disponibili a ricevere incarichi stragiudiziali, consulenza legale o patrocinio legale per conto dell’Agenzia, impegnata nei servizi per l’occupazione e la gestione delle politiche attive come organo tecnico di un’Amministrazione regionale, è esente dal pagamento del bollo. La non imposizione della tassa trova giustificazione nella personalità giuridica, indipendenza organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile del richiedente, che è un soggetto separato dalla Regione. Ciò è dovuto al fatto che l’ente possiede personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, e quindi non rientra nella definizione generale di “Amministrazione dello Stato”. In caso contrario, le manifestazioni di interesse per l’inclusione nell’elenco sarebbero soggette a un’imposta di bollo di 16 euro per ciascun foglio.
Risposta dell’Agenzia sull’esenzione del bollo per gli avvocati
È quanto spiegato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 448 del 18 ottobre 2023, richiesta a seguito delle perplessità dell’Agenzia di servizi citata. Queste perplessità sono emerse dal fatto che il regolamento dell’elenco specifica chiaramente che “la manifestazione di interesse, pena l’esclusione, deve essere redatta secondo le modalità degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 e seguenti, sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo”.
L’Agenzia sottolinea che la normativa sull’imposta in questione prevede l’applicazione del bollo fin dall’inizio per le richieste dirette “agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] volti a ottenere un provvedimento amministrativo”, con una tariffa di 16 euro per ogni foglio (articolo 3, tariffa, Dpr n. 642/1972). Inoltre, la risoluzione n. 100/2008 specifica che per le richieste, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione si intendono tutti gli atti indirizzati alle Amministrazioni indicate dall’articolo 3, che chiedono la deliberazione su un determinato oggetto o l’adozione di un provvedimento, o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Caso specifico di un ente con personalità giuridica
Nel caso specifico esaminato, dopo aver esaminato gli atti istitutivi dell’ente e il regolamento adottato, l’Agenzia delle entrate conferma che l’ente, con la sua personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce un soggetto autonomo e separato dalla Regione. Pertanto, è confermata l’esenzione dal bollo per le richieste presentate dagli avvocati interessati ad entrare nell’elenco dei patrocinatori dell’ente, che agisce come ente autonomo e non rientra tra i soggetti indicati nell’articolo 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.