Terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici. I relativi contratti di locazione sono soggetti a quale imposta di registro?
Una nuova istanza di interpello è stata presentata all’Agenzia delle Entrate da una società che si occupa di costruzione e gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa società stipula contratti di locazione ultranovennale di terreni agricoli ed atti aventi ad oggetto diritti di superficie su parti di terreni agricoli allo scopo di acquisire la disponibilità dei terreni sui quali sono installati gli impianti eolici.
In particolare, la società istante ha intenzione di stipulare un contratto di locazione, di costituzione di diritto di superficie e di servitù riguardante determinati terreni agricoli. La locazione sarà finalizzata alla costruzione, all’esercizio ed alla manutenzione di un impianto eolico che insisterà su tali terreni agricoli ed avrà una durata di trenta anni, con la possibilità di rinnovo per altri dieci anni.
Il quesito riguarda il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro per la locazione ultranovennale avente ad oggetto i terreni agricoli destinati, appunto, alla costruzione di impianti eolici.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 299 del 27 aprile 2021, ha richiamato i documenti di prassi nei quali sono stati forniti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’imposta di registro. E’ stata, infatti, presa in considerazione la situazione nella quale la costruzione di un impianto fotovoltaico o eolico avvenga su un terreno detenuto per effetto di un contratto di locazione o sul quale sia stato costituito un diritto reale di godimento, come un diritto di superficie.
Per individuare il regime fiscale applicabile è necessario stabilire se la costruzione dell’impianto fotovoltaico sul terreno preso in locazione comporti o meno una variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso. In base alle norme richiamate dall’Agenzia delle Entrate, la costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta automaticamente la classificazione del terreno sul quale sorge come “area edificabile”, in quanto gli impianti fotovoltaici possono essere situati anche in aree classificate come zone agricole dai piani urbanistici vigenti.
Ai fini dell’imposta di registro, se la locazione del terreno sul quale viene realizzato l’impianto fotovoltaico rientra nel regime di esenzione dall’Iva (in virtù dell’articolo 10, comma 1, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1972), in considerazione della deroga al principio di alternatività Iva-imposta di registro, quest’ultima imposta sarà dovuta nella misura dello 0,50 % se ha per oggetto un fondo rustico e nella misura del 2 % in tutti gli altri casi.
Nel caso in cui la locazione non rientri nel campo di applicazione dell’Iva, per la registrazione del contratto stesso dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura del 2 %, salvo che non si tratti di fondo rustico, per il quale, invece, trova applicazione l’imposta di registro nella misura dello 0,50 %.
La soluzione prospettata dall’istante riguardo all’equivalenza tra fondi rustici e terreni agricoli è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate. Dovrà, pertanto, essere applicata l’imposta di registro nella misura dello 0,50 % in caso di contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
L’Agenzia delle Entrate ha anche richiamato in proposito una propria Risoluzione del 2015 nella quale è stato affermato che il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico.