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11 Settembre 2020

Locazione unitaria di più immobili: credito d’imposta solo per negozi e botteghe

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Ancora chiarimenti riguardo al credito d’imposta per negozi e botteghe previsto dal Decreto “Cura Italia”.

L’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate riguarda una società a responsabilità limitata che ha in locazione dodici diversi immobili con differenti categorie catastali, dei quali soltanto due rientrano nella categoria catastale C/1. Il contratto di locazione è stato stipulato unitariamente per tutti gli immobili con l’indicazione di un unico canone di locazione.

Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta introdotto con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) in riferimento alle spese di locazione sostenute nel mese di marzo del 2020 per gli immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Nella Risposta n. 321 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la finalità della disposizione che ha introdotto tale credito d’imposta è quella di riconoscere a coloro che svolgono un’attività di vendita al dettaglio e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile destinato all’attività di vendita al dettaglio che è rimasto inutilizzato.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche i chiarimenti forniti con la Circolare del 3 aprile 2020 riguardo alla circostanza che il credito d’imposta è riconosciuto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione e non riguarda i contratti di locazione relativi ad immobili che rientrano in categorie catastali diverse dalla C/1, anche se con destinazione commerciale.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, così come prospettato dall’istante, la fruizione del credito d’imposta è consentita esclusivamente per i due immobili locati che rientrano nella categoria catastale C/1. Pertanto, il credito d’imposta sarà riconosciuto con riferimento alla parte del canone di locazione riferibile a questi due immobili che sarà determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita a tali immobili, seguendo le modalità indicate nell’esempio 6 della Circolare n. 26 del 1° giugno 2011 (disciplina della “cedolare secca”).

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