Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2022, è stato modificato un precedente Provvedimento del 12 luglio 2017 con il quale era stata data attuazione alla disposizione del Decreto Legge n. 50 del 2017 (cosiddetta “Manovra correttiva”) riguardante la trasmissione dei dati dei contratti di locazione breve da parte dei soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici in questo ambito.
In primo luogo, è stato ricordato che sono obbligati ad effettuare la comunicazione di questi dati sia i soggetti residenti, che i soggetti non residenti in Italia.
I soggetti obbligati dovranno comunicare, attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati anagrafici del locatore, alla durata del contratto, all’indirizzo dell’immobile locato ed all’importo del corrispettivo, anche l’anno di riferimento della locazione ed i dati catastali dell’immobile locato.
L’integrazione del contenuto della comunicazione permetterà di individuare al meglio gli elementi del contratto di locazione breve. In particolare, attraverso l’indicazione dei dati catastali dell’immobile, sarà possibile identificare con precisione l’immobile oggetto del contratto ed i relativi intestatari catastali.
Per i contratti riguardanti lo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati potrà essere effettuata anche in forma aggregata.
E’ stato, altresì, precisato che l’indicazione dei dati catastali dell’immobile è facoltativa in fase di prima applicazione e diverrà poi obbligatoria dalle comunicazioni relative ai dati dell’anno 2023.