Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2020, sono state ridefinite alcune modalità di funzionamento della cosiddetta “lotteria degli scontrini”.
In virtù di questo nuovo Provvedimento, che interviene a modificare in parte il Provvedimento del 31 ottobre 2019, è previsto che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente di acquisire il suo codice fiscale non possono partecipare alla “lotteria degli scontrini”. Infatti, i Registratori Telematici, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale, potranno memorizzare in via alternativa o il codice fiscale o il codice lotteria.
Quindi, i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno trasmettere i dati dei corrispettivi per la “lotteria degli scontrini” soltanto in riferimento alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
E’ ribadito che i Registratori Telematici, in fase di registrazione dei dati delle operazioni, potranno memorizzare o il codice fiscale del cliente, così da permettergli di beneficiare della detrazione fiscale per le spese sanitarie, o il codice lotteria al fine della partecipazione alla “lotteria degli scontrini”.