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15 Marzo 2024
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Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

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La mancanza di sfratto e la tempestività nell’azione, porta alla perdita del diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo. Per ottenere l’agevolazione fiscale relativa al finanziamento per l’acquisto di una casa in affitto destinata a residenza principale, è fondamentale notificare l’atto entro tre mesi dalla stipula del rogito notarile.

Nonostante l’avvio della procedura per liberare l’immobile, richiesta nei confronti del locatore che non ha liberato la casa spontaneamente, come previsto dall’articolo 30 della legge n. 392/1978, non costituisce di per sé un impedimento alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sul mutuo, a condizione che l’azione giudiziale venga esercitata entro tre mesi dall’acquisto e che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dalla liberazione.

Risposta n. 13 del 23 gennaio sulla mancanza di sfratto

Tuttavia, non può beneficiare della detrazione il soggetto che ha acquistato la casa il 13 dicembre 2022 e non ha iniziato l’azione giudiziale entro i successivi tre mesi. Questa è la sintesi della risposta n. 13 del 23 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

L’interpello riguarda la possibilità di ottenere la detrazione degli interessi passivi su un mutuo ipotecario ottenuto per l’acquisto di un immobile in affitto destinato a residenza principale. L’acquirente, richiedendo l’agevolazione, ha specificato di aver avviato la procedura di rilascio dell’immobile in quanto il conduttore non ha lasciato la casa nonostante il rifiuto di rinnovo del contratto da parte dei precedenti proprietari.

L’acquirente ha avviato la procedura di rilascio prevista dall’articolo 30 della legge n. 392/1978, che consente al locatore di citare in giudizio il conduttore dopo il rifiuto al rinnovo del contratto e prima della data in cui è richiesta la disponibilità dell’immobile o, se tale data è già trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile.

Importanza delle tempistiche nella notifica di sfratto

L’Agenzia ricorda che, per fruire della detrazione, è necessario notificare all’inquilino l’atto di sfratto entro tre mesi dall’acquisto. Inoltre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla liberazione.

La procedura di rilascio non preclude di per sé la detrazione, purché l’azione giudiziale venga iniziata entro tre mesi dall’acquisto. Come previsto dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile, e che siano rispettati tutti i requisiti normativi. Tuttavia, nel caso in questione, l’acquirente non può accedere alla detrazione poiché non ha avviato l’azione giudiziale entro il termine prescritto di tre mesi dall’acquisto.

L’acquirente ha notificato l’atto di sfratto il 2 febbraio 2023, ha richiesto la mediazione il 5 maggio 2023 (senza successo) e solo dopo questa data ha presentato il ricorso richiesto dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, il mancato rispetto dei termini comporta la perdita del diritto alla detrazione.

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