Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture.
Il primo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le sanzioni applicabili in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo. Tali sanzioni variano a seconda che la fattura in relazione alla quale è stata commessa la violazione sia cartacea o elettronica?
Inoltre, ecco il secondo quesito: per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021 attraverso il Sistema di Interscambio, il Decreto Crescita del 2019 prevede che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo. Ma la riduzione ad un terzo si applica a tutte le sanzioni individuate all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, ossia nella disposizione normativa richiamata dal Decreto Crescita?
E ancora (terzo quesito): la sanzione prevista per il caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio può essere oggetto di ravvedimento operoso? E se sì, le riduzioni di sanzione previste dal meccanismo del ravvedimento operoso riguardano tutte le misure sanzionatorie previste all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e l’eventuale ravvedimento è bloccato dalla ricezione da parte del contribuente della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate lo informa dell’ammontare dell’imposta dovuta, della sanzione da applicare ridotta ad un terzo e degli interessi che dovranno essere corrisposti?
Nella Risposta a richiesta di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che le risposte ai quesiti dell’istante sono fornite sulla base esclusivamente della normativa prevista dal Decreto Crescita del 2019, dal momento che il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di attuazione di tali disposizioni normative non è stato ancora emanato.
Riguardo al primo quesito, l’imposta di bollo sulle fatture si corrisponde mediante il pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta dovuta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In particolare, il pagamento dell’imposta in modo virtuale avviene annualmente sulla base della liquidazione dell’imposta effettuata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate prima, a titolo provvisorio, per l’anno in corso e poi, a titolo definitivo, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in base alla normativa in materia (articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014), l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta in modalità esclusivamente telematica. Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio. Questa informazione è riportata nell’area riservata del contribuente presente sul sito web dell’Agenzia medesima. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il servizio presente nella stessa area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale o mediante l’utilizzo del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture sono:
- pagamento mediante contrassegno, nel caso di fatture cartacee;
- pagamento secondo le modalità virtuali, sia nel caso di fatture cartacee, sia nel caso di fatture emesse mediante sistemi elettronici;
- pagamento secondo le modalità individuate all’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 2014, nel caso di fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Riguardo alle sanzioni da applicare, se l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno, la regola è quella secondo la quale chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 100 % ed il 500 % dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.
In caso di pagamento dell’imposta di bollo secondo le modalità diverse dal contrassegno, la sanzione da applicare sarà quella prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, ossia una sanzione amministrativa del 30 % di ogni importo non versato e una sanzione ridotta alla metà qualora i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. La sanzione, poi, in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Quest’ultima sanzione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente insieme all’imposta o alla maggiore imposta dovuta ed agli interessi. Ed è ridotta comunque ad un terzo qualora il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il contribuente, invece, non provvede al versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
Riguardo al secondo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il parere di quest’ultimo. Quindi, in caso di definizione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, la sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo sarà pari al 30 %, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, al 15 % se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Rispetto al terzo quesito esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che la sanzione prevista all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 può essere oggetto di ravvedimento operoso. La misura sulla quale applicare le riduzioni previste per il ravvedimento operoso dovrà essere individuata secondo le regole indicate dallo stesso articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
Infine, è stato confermato che la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate constata la violazione commessa e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare impedisce al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.